SOGGETTI
LA VIGILANZA

Riferimenti legislativi:
art. 13 (vigilanza)
e anche...
art. 14 (disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare
e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori)
art. 46 (prevenzione incendi)

COS'È...

In materia di tutela di salute negli ambienti di lavoro, gli organi di vigilanza principalmente deputati a intervenire sono le Asl competenti per territorio, e in modo particolare i Servizi Psal (Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro).

Le ispezioni possono essere attivate da una segnalazione o in seguito a una denuncia d’infortunio o malattia professionale, ma possono anche far parte del programma operativo di vigilanza stabilito dall’Asl in cooperazione con le regioni.

Durante il sopralluogo, a cui devono partecipare il Dl o un suo rappresentante e l’Rls, gli ispettori accedono ai luoghi di lavoro e verificano il rispetto delle disposizioni legislative e l’aderenza della valutazione dei rischi rispetto alla situazione di rischio esistente. Al termine compilano il verbale di ispezione, che contiene tutte le informazioni reperite, la documentazione visionata e le conclusioni. Se vengono rilevate delle inosservanze, l’Organo di Vigilanza può erogare delle sanzioni in conformità a quanto disposto dalla normativa in materia (Testo Unico e Codice Penale) e imporre una prescrizione per la rimozione dell’illecito entro un termine di tempo tecnicamente necessario. Copia del verbale deve essere rilasciata al Dl che, se dissente con le conclusioni o le motivazioni espresse, può presentare ricorso scritto all’Organo di Vigilanza.

Le Asl – congiuntamente agli Ispettorati del lavoro e ai Vigili del fuoco per gli aspetti di loro competenza – possono adottare provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale se riscontrano gravi e ripetute violazioni in materia di salute e sicurezza, quali ad esempio la mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi o del Piano di Emergenza ed Evacuazione, la mancata costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione o l’aver omesso di effettuare la formazione e l’addestramento necessari (un primo elenco di violazioni a cui può corrispondere questo provvedimento restrittivo è individuato in Allegato I, seguirà l’emanazione di un apposito decreto). Alla sospensione fa seguito un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche. Il provvedimento di sospensione è suscettibile di ricorso da parte del Dl ed è a ogni modo revocabile se il Dl provvede tempestivamente a sanare le situazioni illecite.

Le Asl inoltre controllano l’attività di sorveglianza sanitaria svolta dai medici competenti delle aziende ed esaminano i ricorsi contro i giudizi di idoneità specifica alla mansione formulati dal Medico Competente. Sono anche l’organo tecnico deputato a emettere per conto del Comune di appartenenza autorizzazioni, pareri e/o nulla osta, previsti da leggi e relativi all’igiene e sicurezza del lavoro (es. autorizzazioni all’uso di seminterrati, nulla osta all’esercizio delle attività produttive, ...).

L’attività dei Servizi Psal riguarda certamente la repressione dei reati inerenti le condizioni di salute nei luoghi di lavoro, ma più in generale contribuisce a realizzare una prevenzione più efficace. Infatti essi svolgono anche funzione d’informazione, indirizzo, assistenza e supporto tecnico. In tal senso possono essere attivati dal Dl o anche stipulare, con le parti sociali, dei protocolli che riguardano la sperimentazione di soluzioni tecniche di comparto. Accanto all’attività delle Asl, vi è quella della Direzione Provinciale del Lavoro, molto rafforzata negli ultimi anni.

Si tratta del presidio del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in ambito provinciale, che, attraverso l’area Vigilanza Tecnica, effettua verifica e controllo per garantire principalmente le condizioni di sicurezza sul lavoro, nonché il rispetto di alcune norme specifiche (ad esempio quelle sulla tutela delle lavoratrici gestanti o in allattamento, o dei minori). Tra i servizi di ispezione, alcuni sono svolti dal Nucleo Carabinieri per la Tutela del Lavoro. Per le norme in materia di prevenzione incendi, l’Organo di Vigilanza competente è invece costituito dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco.

La verifica riguarda qui l’attuazione delle norme che si prefiggono di prevenire l’insorgere di incendi e la formazione e l’innesco di miscele esplosive. Nei casi previsti, i Vvf emettono il Certificato di Prevenzione Incendi (Cpi) verificando l’adeguatezza dei requisiti antincendio attraverso l’esame della documentazione progettuale e tecnica ed eventualmente disponendo degli adeguamenti necessari a conseguire l’autorizzazione. Inoltre, si occupano anche di organizzare i corsi di formazione obbligatoria per alcune tipologie di rischio (oltre alla prevenzione incendi, ad esempio, anche la manipolazione di gas tossici).

Anche i Vvf potranno espletare assistenza alle imprese. Nel Testo Unico si prevede la creazione, presso le Direzioni regionali dei Vigili del Fuoco, di appositi nuclei specialistici col compito di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

IN PARTICOLARE... LA MICROIMPRESA

Il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale per lavoro irregolare non si applica quando il lavoratore irregolare risulti l’unico occupato dell’impresa.

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