AZIONI
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Riferimenti legislativi:
art. 28 (oggetto della valutazione dei rischi)
art. 29 (modalità di effettuazione della valutazione dei rischi)
e anche...
art. 17 (obblighi del datore di lavoro non delegabili), pag. 12
art. 15 (misure generali di tutela)

COS'È...

In qualsiasi attività di lavoro è necessario individuare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e valutarli, facendo attenzione che questa valutazione sia effettuata:
- su ogni elemento del lavoro (tecnico, organizzativo, umano),
- preventivamente (all’atto della scelta dell’elemento che si intende introdurre nel processo di lavoro),
- costantemente (diventa utile strumento di gestione della realtà aziendale, e non un obbligo di cui ricordarsi di tanto in tanto).

La valutazione dei rischi deve essere effettuata, entro 90 giorni dall’inizio dell’attività, con attenzione alle differenze di età, genere e provenienza culturale dei lavoratori, nonché tener conto di particolari condizioni individuali (come, per esempio, una lavoratrice in gestazione o un portatore di una disabilità che abbia riflessi sui rischi già presenti).

Le finalità del processo di valutazione dei rischi sono diverse:
- eliminare o ridurre TUTTI i rischi, anche quelli nuovi,
- prevenire la comparsa di danni conclamati alla salute (infortuni, malattie professionali),
- mantenere nel tempo i livelli di sicurezza raggiunti,
- agire per il miglioramento progressivo ma continuo dei livelli di salute nei luoghi di lavoro (salute = benessere, non solo prevenzione dei danni conclamati ma anche del disagio),
- confrontare a distanza di tempo l’effettivo verificarsi del miglioramento continuo.

VALUTAZIONE COME PROCESSO E PERCORSO

Valutare un rischio significa come prima cosa analizzare cos’è, da dove si origina e come si presenta, in modo da potergli assegnare un livello di gravità. Questo dà modo d’individuare i punti critici su cui poi s’interviene, per la prevenzione, applicando le misure di tutela.

La valutazione dei rischi è quindi un processo di conoscenza e lettura della realtà, che poi, una volta definita, viene descritta nel relativo documento. Per individuare i pericoli presenti e comprendere come questi agiscono, nella realtà aziendale, è necessario analizzare in dettaglio l’attività lavorativa e ricostruire i rapporti tra le varie attività che compongono il lavoro: muoversi dalla visione generale al particolare, andando ad analizzare il processo di lavoro e a scomporlo nelle sue attività basilari. In ogni fase è molto più agevole individuare i pericoli anche nascosti, perché l’attività viene osservata più da vicino e inoltre, avendo composto l’articolazione delle varie attività in uno schema logico, è possibile ricostruire i rapporti che intercorrono tra le varie fasi e i rischi che derivano anche dagli elementi organizzativi (per esempio, l’organizzazione dei tempi di lavoro).

Il documento di valutazione dei rischi (Dvr) esprime e riassume il processo effettuato, indicando almeno i seguenti elementi:
- quali rischi sono stati valutati, e in quale modo (la scelta dei criteri di valutazione dev’essere spiegata in modo sintetico, ma chiaro),
- quali misure sono già state adottate al momento della valutazione,
- quali misure si intende adottare per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza (programma o piano di miglioramento), comprensivo delle funzioni aziendali coinvolte (es. manutenzione, ufficio personale, servizio prevenzione e protezione, ecc. a seconda dei diversi interventi ipotizzati) e delle eventuali procedure per attuare le misure previste,
- i nominativi dei soggetti della prevenzione,
- se (in base alla valutazione fatta) siano presenti mansioni particolarmente delicate che richiedono capacità ed esperienza specifica e quindi un addestramento particolare.

Tra i rischi nuovi che è necessario individuare e valutare, compare espressamente il rischio di stress lavoro-correlato. Questa specifica valutazione dev’essere effettuata entro il 31 dicembre 2010.

Il Dvr può anche essere tenuto su supporto informatico. In ogni caso deve avere una data certa e, a tale scopo, oltre a essere sottoscritto dal datore di lavoro che ne ha responsabilità, conterrà le firme degli altri soggetti della prevenzione – se esistenti – e cioè: l’Rspp, l’Rls (ove non esistente, l’Rlst) e il Medico Competente.

Il processo di valutazione dei rischi deve essere aggiornato a ogni modifica dell’attività lavorativa (dal punto di vista logistico, tecnico o organizzativo) rilevante per la salute e la sicurezza dei lavoratori, con conseguente revisione del documento entro 30 giorni dalle modifiche svolte. Per alcuni rischi specifici (per esempio. il rischio cancerogeno e mutageno) sono previste specifiche periodicità di revisione.

IN PARTICOLARE... LA MICROIMPRESA

Nelle aziende che occupano fino a 50 lavoratori tale percorso può essere effettuato secondo procedure standardizzate che saranno messe a punto per via legislativa.

Nelle aziende fino a 10 dipendenti, in attesa che siano emanate queste indicazioni semplificatorie, è ancora possibile, fino al 30 giugno 2012, il ricorso all’autocertificazione. A luglio 2009 è stato siglato, tra Api (Associazione delle Piccole Imprese) e Cisl e Uil, un accordo interconfederale che definisce i contenuti minimi dell’autocertificazione, da inviare all’Rlst.

L’AUTOCERTIFICAZIONE

È un sintetico documento in cui il Dl dichiara, sotto la sua responsabilità, di aver effettuato la valutazione dei rischi e aver preso le misure necessarie a ridurre i rischi.

A differenza del Dvr, nell’autocertificazione, il Dl non è tenuto a specificare i criteri adottati, né il percorso svolto (diversamente diventerebbe un Dvr a tutti gli effetti). Si tratta quindi di una scelta più rapida, ma solo apparentemente più semplice: il percorso di valutazione e riduzione dei rischi deve comunque essere svolto, ma non viene documentato e resta nella testa di chi l’ha effettuato. Nel momento in cui il Dl debba essere chiamato a esplicitare le scelte fatte (per esempio, in caso di accertamenti degli Organi di vigilanza, o di pratiche autorizzatorie) potrebbe incorrere in qualche difficoltà, nel ricordare e illustrare a esterni il percorso svolto. A causa degli stessi motivi, anche l’efficacia stessa della gestione in azienda può essere minore, in una scelta di questo tipo, se non viene attentamente monitorata e rivista nel tempo.

In tutti i casi, la raccolta e l’aggiornamento di una documentazione minima è importante: le fatture per l’acquisto dei servizi e degli apprestamenti conseguenti alla valutazione dei rischi, gli eventuali verbali di sintesi delle riunioni tenute dal Dl per illustrare i problemi di sicurezza aziendale, ecc., sono elementi che possono testimoniare l’avvenuta valutazione in termini concreti.


FINANZIAMENTI E SANZIONI

Per gli aspetti generali, si veda la scheda “Agevolazioni”. L’Inail ha promosso in fase sperimentale tre bandi negli anni 2002, 2004 e 2006 per favorire, nelle Pmi, l’adeguamento di strutture, macchinari, impianti e modelli organizzativi alle norme. Per il 2010, ha stanziato una cifra minima di 60 milioni di euro, a fondo perso, per progetti di investimento e formazione a favore delle Pmi.

La Regione Lombardia, in collaborazione con le Camere di commercio territoriali, istituisce dei bandi per il finanziamento d’interventi che prevedono l’innovazione del prodotto o del processo.

Si tenga d’occhio il portale www.regione-lombardia.it, alla voce “Imprese”. In generale, comunque, diverse regioni stanziano fondi destinati alle Pmi per il supporto nel piano di miglioramento definito in seguito alla valutazione dei rischi.

La mancata o carente valutazione dei rischi è sanzionata con diversi gradi di gravità a carico del Dl. Si riportano alcune di queste sanzioni.

Per il Dl [Art. 55, co. 1, 3, 4]:
- doc. incompleto: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da mille a 4 mila euro
- mancata valutazione dei rischi: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
- mancato aggiornamento nei casi previsti: ammenda da 2 a 4 mila euro
- mancata consultazione dell’Rls: ammenda da 2 a 4 mila euro

Per il Dl e il dirigente [Art. 55, co. 5, lett. f)]:
- mancata conservazione del Dvr presso l’unità produttiva analizzata: sanzione amministrativa pecuniaria da 2 mila a 6.600 euro.


PER SAPERNE DI PIÙ

- Coordinamento Tecnico per la Prevenzione, «Decreto Legislativo n. 626/94– Linee Guida su Titolo I, documento n. 1 “La valutazione per il controllo dei rischi”» (www.ispesl.it alla voce “Documentazione/Linee guida/Linee guida generali”).
- Regione Lombardia, “Indirizzi per la redazione del documento di valutazione del rischio” (http://ww2.unime.it/prevenzione/pdf/pdf%20altri/valutazione_rischi.pdf)
- Ispesl, “Linee guida per la valutazione del rischio - Applicazione alla piccola e media impresa” (www.ispesl.it alla voce “Documentazione/Linee guida/Linee guida V.R.”)

Sul versante tecnico: Ispesl, “Profili di rischio di comparto” (www.ispesl.it alla voce “Documentazione/Banche dati/Profili di rischio”), e “Safety Checks” (www. ispesl.it alla voce “Documentazione/ Safety Checks”)

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