Riferimenti legislativi:
art. 41 (sorveglianza sanitaria)
art. 42 (provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica)
e anche...
art. 15 (misure generali di tutela)
art. 5 L. n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori)
COS'È...
Consiste in una serie di accertamenti, specifici a seconda dei fattori di rischio presenti nelle diverse mansioni, effettuati dal Medico Competente (Mc) all’ingresso del lavoratore nell’azienda (visita medica preassuntiva e preventiva) o al cambio di mansione (in occasione del cambio di mansione) e periodicamente ripetuti (periodica) al fine di seguire l’evoluzione del suo stato di salute fino al termine del lavoro svolto (alla cessazione del rapporto di lavoro).
La finalità della sorveglianza sanitaria è duplice:
- da un lato, monitorare lo stato di salute di ogni lavoratore esposto a rischi professionali, al fine di tutelarlo;
- dall’altro, fornire dati collettivi inerenti l’andamento della salute nell’azienda e nei diversi reparti e mansioni, al fine di poter leggere l’evoluzione dei rischi e della prevenzione in maniera oggettiva, cioè epurati dalle variabili riferite al singolo individuo.
Per quei fattori di rischio che agiscono progressivamente è stato possibile individuare degli indicatori che, osservati e correttamente interpretati, sono in grado d’indicare anticipatamente se il lavoratore stia sviluppando un danno e se questo sia correlato al lavoro svolto. Per prevenire la comparsa di danni di tipo cronico alla salute la sorveglianza sanitaria assume grande importanza. Questa non è obbligatoria sempre e comunque, ma solo in presenza di determinati fattori di rischio, la cui presenza e intensità sono definite sempre attraverso la valutazione dei rischi. D’altro canto, è anche vero che la sorveglianza sanitaria, come già detto, costituisce un elemento di verifica della valutazione effettuata. Se, per una data mansione, un rischio viene valutato come basso, non dovrebbe verificarsi che tra i lavoratori che svolgono quella mansione si presentino danni correlati a quel rischio.
La tipologia degli accertamenti e la loro periodicità (di norma annuale, salvo per quei rischi dove sia già stabilita una periodicità minima o dove la valutazione dei rischi evidenzi una situazione da indagare più approfonditamente) sono messe a punto dall’Mc, che stabilisce un apposito protocollo di sorveglianza sanitaria in base ai rischi presenti nell’attività.
Solo l’Asl territorialmente competente può, su richiesta o in seguito a ispezione, contestare il protocollo seguito, ed, eventualmente, indicare le modifiche necessarie.
Inoltre, ogni lavoratore può chiedere all’Mc una visita extra o una visita ex-novo (quando non sottoposto a sorveglianza) qualora insorgano problematiche che ritiene correlate al lavoro svolto. E’ facoltà dell’Mc valutare il nesso tra il disturbo lamentato e l’attività svolta e quindi effettuare o meno la visita.
Naturalmente, gli accertamenti sanitari non possono riguardare aspetti non correlati al rischio da monitorare e che potrebbero essere discriminanti verso il lavoratore (es. accertamento di uno stato di gravidanza; accertamento di una condizione di tossicodipendenza, salvo i casi previsti dalla legge su alcune mansioni particolari). In seguito agli accertamenti sanitari (a cui il lavoratore non si può sottrarre) l’Mc stila un giudizio d’idoneità alla mansione specifica, che può presentare quattro esiti:
1. idoneità completa, quando non compaiono elementi che indicano che il soggetto stia risentendo per l’attività che svolge;
2. idoneità parziale, temporanea o permanente, quando il soggetto risulta vulnerabile rispetto all’attività lavorativa e deve essere maggiormente tutelato attraverso delle specifiche misure (prescrizioni o limitazioni) che l’Mc indica e la cui realizzazione è a carico del Datore di lavoro;
3. inidoneità temporanea, quando il soggetto temporaneamente non può svolgere quella data attività, a causa di una diversa, ma transitoria, condizione psicofisica (per esempio potrebbe essere il caso di una lavoratrice gestante);
4. inidoneità permanente, quando si può accertare che, a causa di un danno conclamato e non recuperabile, la condizione di salute del soggetto sia ormai incompatibile con l’attività che svolge e richieda perciò l’allontanamento dall’elemento lesivo. In quest’ultimo caso la legge prevede che il Dl, quando possibile, assegni il lavoratore a una nuova mansione esistente nell’ambito aziendale (anche di livello inferiore, ma con conservazione della retribuzione originaria) che sia compatibile col suo stato di salute.
Se ciò risultasse impossibile – ma dev’essere rigorosamente comprovato – è legittimo il licenziamento per giustificato motivo. Ciò perché vige un principio costituzionale – di ordine superiore a questa normativa – che pone la tutela della salute di ogni individuo quale bene fondamentale.
In questa circostanza la prevenzione, evidentemente, non è stata del tutto efficace e ha quindi fallito il suo mandato, con costi a carico del lavoratore ma anche del Dl che si troverà nella necessità di sostituire un lavoratore esperto con uno nuovo da selezionare, formare, addestrare... La prevenzione è spesso vista come un costo immediato ma, facendo un bilancio a medio termine, conviene sempre.
E’ anche possibile, sia da parte del lavoratore direttamente interessato che da parte del Dl, presentare ricorso all’Asl contro il giudizio dell’Mc, entro 30 giorni dalla formulazione del giudizio; il parere espresso dall’Asl è vincolante.
Le aziende sprovviste di Mc (laddove, quindi, la valutazione dei rischi non abbia evidenziato la necessità della sorveglianza sanitaria) possono a ogni modo ricorrere alle funzioni delle Asl al fine di ottenere un giudizio di idoneità specifica alla mansione, secondo quanto disposto dallo Statuto dei lavoratori.
Ciò assume particolare importanza, sia a tutela del lavoratore che dell’azienda, in alcune situazioni particolari, quali, per esempio il lavoratore che rientri in azienda in seguito a un periodo di assenza per infortunio o altro tipo di incidente o patologia (il Testo Unico indica la necessità di una visita medica alla ripresa del lavoro dopo assenza superiore a 60 giorni continuativi, proprio al fine di accertare la sussistenza dell’idoneità alla mansione specifica).
SANZIONI
Per il Dl e il dirigente [Art. 55, co. 5, lett. a, c)]:
- che non valutino i rischi emergenziali, o non organizzino il sistema di gestione delle emergenze e di primo soccorso, o non adottino gli interventi necessari, o ancora che richiedano la ripresa del lavoro in condizioni di rischio: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 5.200 euro.
Per i lavoratori [Art. 59, co. 1, lett. a)] che rifiutino senza valido motivo alla designazione a far parte della squadra di gestione delle emergenze: arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 euro.
PER SAPERNE DI PIÙ
- Coordinamento Tecnico per la Prevenzione, «Decreto Legislativo n. 626/94– Linee Guida su Titolo I, documento n. 9 “Definizione, ruolo funzioni del medico competente”» (www.ispesl.it alla voce “Documentazione/Linee guida/Linee guida generali”).
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