Riferimenti legislativi:
art. 2 (definizioni)
art. 31 (servizio di prevenzione e protezione)
art. 32 (capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei
servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni)
COSA È...
E’ l’insieme di persone, sistemi e mezzi finalizzati alla prevenzione e protezione dai rischi lavorativi. E’ una struttura tecnica – interna o esterna all’azienda o anche mista, in base alle dimensioni e alla complessità della stessa, tranne nelle aziende ad alto rischio dove dev’essere organizzato internamente – che svolge una serie di funzioni a supporto del compito del Datore di lavoro (Dl) in materia di sicurezza:
- valuta i rischi esistenti, in collaborazione con gli altri soggetti della prevenzione (Medico Competente, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) e avvalendosi del contributo di tutte le competenze presenti in azienda, pur restando la responsabilità della valutazione dei rischi in capo al Dl;
- propone le misure di prevenzione e protezione che ritiene necessarie per ridurre i rischi rilevati, nonché le procedure di sicurezza per eseguire le attività a maggior rischio;
- porta il proprio contributo nella riunione periodica;
- fornisce ai lavoratori tutte le informazioni necessarie, specie in seguito a specifiche situazioni di rischio segnalate dagli stessi;
- propone i programmi per l’informazione, la formazione e l’addestramento del personale relativamente agli aspetti di prevenzione dai rischi professionali.
Le dimensioni del Servizio di prevenzione e protezione (Spp) non sono definite per legge, ma devono essere adeguate rispetto alla tipologia di azienda (dimensioni, complessità organizzativa, pericolosità del processo di lavoro). I componenti devono poter disporre del tempo e dei mezzi necessari a svolgere i compiti loro assegnati, e non possono essere oggetto di ripercussioni legate alla funzione che sono chiamati a svolgere. Nelle realtà di dimensioni contenute e con rischi modesti, il Responsabile dell’Spp (Rspp) può essere l’unica persona che svolge tali compiti. La funzione dell’Rspp è di coordinare l’Spp. Viene designato dal Dl, previa consultazione dell’Rls, scegliendo una persona con precisi requisiti professionali e competenze tecniche ma anche gestionali. La legislazione ha stabilito con precisione i requisiti che deve possedere la persona incaricata, che dovrà seguire un costante percorso di formazione tecnica certificata (regole particolari sono stabilite quando questo ruolo sia ricoperto dallo stesso Dl).
In ogni caso non è più necessario comunicare all’Asl competente il nominativo dell’Rspp e il suo curriculum formativo e professionale. Gli addetti all’Spp (Aspp), ovvero tutti i costituenti dell’Spp oltre all’Rspp, devono anch’essi seguire un percorso di formazione e aggiornamento continuo in base ai requisiti definiti sempre dal Testo Unico.
L’Spp svolge verso il Dl una funzione di supporto tecnico di tipo consulenziale, non decisionale (a meno che l’Rspp vi sia stato esplicitamente delegato dal Dl ma non in quanto Rspp, bensì quale dipendente dell’azienda). In altre parole l’Spp fornisce ai vertici aziendali degli elementi per salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori, ma poi spetta a chi ricopre un ruolo gestionale decidere l’effettiva attuazione delle proposte avanzate e la tempistica degli interventi.
Perciò non sono previste sanzioni dirette per l’operato dell’Rspp e dell’Aspp (manca infatti la previsione legislativa di reati “propri” ovvero commessi nell’esercizio della funzione). Possono comunque essere riconosciute eventuali responsabilità penali per le condotte comportamentali colpose – vale a dire commesse senza intenzione di nuocere – di: negligenza (mancato svolgimento dei compiti assegnati), inadempienza (inosservanza delle normative specifiche), imperizia (impreparazione, mancanza dei requisiti di esperienza e competenza necessari per la funzione), che siano state causa comprovata di eventi lesivi.
IN PARTICOLARE... LA MICROIMPRESA
La legislazione prevede che per le piccole realtà il Dl possa, in genere, ricoprire direttamente il ruolo di Rspp: si rimanda alla scheda specifica sul Dl.
PER SAPERNE DI PIÙ
Coordinamento Tecnico per la Prevenzione, «Decreto Legislativo n. 626/94 - Linee Guida su Titolo I, documento n. 8 “Il Servizio di prevenzione e protezione”» (www.ispesl.it alla voce “Documentazione/Linee guida/Linee guida generali”).
Le Linee Guida, pur essendo il loro contenuto ancora fortemente valido nelle indicazioni operative che vi vengono fornite, non sono però aggiornate al Testo Unico e quindi non sono perfettamente coerenti con alcuni aspetti introdotti dalla legislazione vigente, novità considerate, però, nel presente testo.
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