Riferimenti legislativi:
art. 35 (riunione periodica)
e anche...
art. 28 (oggetto della valutazione dei rischi)
COS'È...
La valutazione e riduzione dei rischi è un percorso continuo e quotidiano, che richiede una precisa pianificazione e deve necessariamente contemplare diverse occasioni di verifica del lavoro svolto. La modalità individuata dalla legislazione per fare il punto della situazione, in modo sistematico, è la cosiddetta riunione periodica di prevenzione e protezione, un momento di confronto in cui:
- esaminare la valutazione dei rischi effettuata: i rischi individuati, l’esito della valutazione, le misure già adottate e quelle da programmare,
- analizzare l’andamento degli infortuni e della sorveglianza sanitaria,
- discutere l’efficacia delle misure di prevenzione e protezione,
- affrontare i programmi di informazione e formazione: l’efficacia di quanto già fatto a oggi e le ulteriori necessità da colmare,
- individuare ulteriori obiettivi di miglioramento rispetto alla situazione osservata, e pianificare le modalità per conseguirli anche attraverso codici di condotta e buone prassi aziendali.
La riunione periodica non è un momento estemporaneo di discussione, quali ve ne possono essere spesso, nella quotidiana gestione della sicurezza, in un’azienda. E’ invece una circostanza con una sua valenza formale, poiché costituisce il rinnovo dell’impegno effettivo di tutti i soggetti della prevenzione nel conseguire e migliorare gli obiettivi di tutela messi a fuoco attraverso la valutazione dei rischi e gli interventi correlati.
E’ quindi importante che sia pianificata e sviluppata con attenzione, poiché costituisce il completamento dell’attività sviluppata. Non in tutte le realtà aziendali vi è uno stretto, ed effettivo, coordinamento tra i diversi soggetti della prevenzione che dovrebbero invece operare in modo complementare. In questi casi la riunione periodica può rappresentare una delle poche occasioni di confronto e integrazione delle diverse funzioni.
Deve essere indetta, di norma annualmente, dal Dl (anche per il tramite dell’Spp), e deve vedere la partecipazione del Dl, o di un suo rappresentante, dell’Rspp (a meno che non coincida con la persona del Dl), del Medico Competente (se nominato), dell’Rls (se esistente).
La discussione sviluppata durante la riunione e le conclusioni definite, comprese le azioni messe in programma, devono essere oggetto di un verbale a disposizione dei partecipanti per la continua verifica e riprogrammazione degli obiettivi di miglioramento.
La legislazione specifica i soggetti obbligati a partecipare – da cui l’importanza di una pianificazione con adeguato anticipo e di una comunicazione puntuale... aspetto troppo spesso trascurato! – ma lascia aperta la possibilità che vi partecipino altri soggetti: per esempio, su una specifica problematica che si intende affrontare, può essere il caso di coinvolgere un esperto della problematica.
IN PARTICOLARE... LA MICROIMPRESA
Nelle aziende che occupano fino a 15 lavoratori (“il campo di applicazione”) non è prevista una specifica periodicità della riunione. E’ facoltà dell’Rls richiederne la convocazione, specie nell’ipotesi in cui avvengano modifiche significative nel processo di lavoro e quindi nelle condizioni di rischio.
SANZIONI
Per il Dl e il dirigente [Art. 55, co. 5, lett. e, f, h)]:
- mancato aggiornamento della riunione periodica in relazione all’evoluzione dei rischi: ammenda (sanzione penale) da 2 mila a 4 mila euro,
- incompletezza della riunione periodica: sanzione amministrativa pecuniaria da 2 mila a 6.600 euro
- mancata redazione del verbale della riunione periodica: sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro
PER SAPERNE DI PIÙ
For Milano, “La gestione efficace della riunione periodica di prevenzione e protezione”, serie “I quaderni”, 2000 (www.formilano.it). Pubblicata prima dell’entrata in vigore del decreto 81, è tuttora interessante per gli aspetti di gestione.
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