Riferimenti legislativi:
art. 2 (definizioni)
art. 47 (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza)
art. 48 (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale)
art. 50 (attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza)
e anche...
art. 37 (formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti)
CHI È...
Eletto dai lavoratori con mandato triennale, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (Rls), interno all’azienda, ha il compito di rappresentare i lavoratori sulle problematiche della salute e della sicurezza in azienda.
Svolge una funzione importante nel sistema di prevenzione: è la figura che consente a chi presta la propria opera nell’impresa di riscontrare l’applicazione delle misure di tutela, e inoltre raccoglie dagli stessi lavoratori segnalazioni, suggerimenti e proposte di miglioramento.
Inserito nel contesto di partecipazione e di responsabilizzazione, previsto dal Testo Unico, fornisce un supporto indispensabile, sia ai lavoratori che al Datore di lavoro (Dl), in quanto porta nel sistema di prevenzione la conoscenza (acquisita attraverso il suo rapporto con i lavoratori) di quanto realmente accade sul luogo di lavoro e ciò costituisce la base per una buona valutazione dei rischi (pag. 44).
L’Rls non è il responsabile dei lavoratori. Questa attribuzione, come già visto, spetta ad altri soggetti. Infatti, per questo ruolo non sono previste specifiche responsabilità. Poi, come qualsiasi lavoratore, anche l’Rls è soggetto agli obblighi e alle responsabilità connesse (pag. 23).
All’Rls (che è tenuto alla riservatezza su quanto viene a conoscere specie quando potrebbe compromettere la concorrenzialità dell’azienda) sono conferite molte funzioni e diritti particolari:
- è consultato preventivamente e tempestivamente su molti aspetti: la valutazione dei rischi e la gestione aziendale della prevenzione, l’informazione e la formazione ai lavoratori, la costituzione del Servizio Prevenzione e Protezione, la designazione del Medico Competente, l’individuazione dei componenti le squadre di emergenza;
- partecipa alla riunione periodica (pag. 60), con pari dignità rispetto agli altri soggetti della prevenzione;
- accede a tutti i luoghi di lavoro e avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione, e riceve dal Dl una serie d’informazioni sulla valutazione dei rischi. Riceve immediatamente copia del Documento di valutazione dei rischi (Dvr) e di quello relativo alle eventuali interferenze (Duvri), consultabili in loco. Inoltre riceve informazioni su: misure di prevenzione, caratteristiche tecniche degli elementi utilizzati nel lavoro, organizzazione del lavoro, andamento dei livelli di salute e sicurezza in azienda;
- dev’essere presente e può formulare osservazioni a eventuali ispezioni degli organi di vigilanza, da cui riceve informazioni sui loro interventi.
Non può subire alcun tipo di pregiudizio a causa del suo ruolo e gode delle stesse tutele previste per i rappresentanti sindacali.
Ha diritto a ricevere il documento di valutazione dei rischi e a disporre del tempo e dei mezzi necessari per consultarlo in azienda, in forma cartacea o elettronica (la giurisprudenza ha stabilito che spetta all’Rls scegliere il formato più confacente anche rispetto alla complessità e alle dimensioni del documento stesso).
Per poter svolgere efficacemente il suo ruolo riceve una formazione particolare e specifica con verifica finale di apprendimento. L’attuale legislazione stabilisce un corso base di 32 ore, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda, e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate; inoltre è stato introdotto l’obbligo di effettuare con cadenza annuale un aggiornamento.
In assenza dell’Rls aziendale, i lavoratori saranno rappresentati dal Rappresentante territoriale (Rlst), individuato pariteticamente attraverso modalità stabilite a livello contrattuale. L’organismo paritetico (pag. 34) o, in sua mancanza, il Fondo di sostegno alla piccola e media impresa (Agevolazioni, pag. 64), comunica alle aziende e ai lavoratori il nominativo dell’Rlst di loro competenza. Ricevuta una formazione particolare, egli ha agibilità nelle aziende di un determinato territorio o comparto produttivo, che sono prive di Rls interno, dove esercita tutte le competenze previste per l’Rls. Sempre in ambito di contrattazione tra le parti sociali, verranno definite con precisione le modalità concrete con cui svolgere questa funzione e il termine di preavviso per l’accesso dell’Rlst ai luoghi di lavoro. Chi viene designato Rlst non può contemporaneamente esercitare altre funzioni sindacali operative.
IN PARTICOLARE... LA MICROIMPRESA
Non si ricorderà mai abbastanza che la rappresentanza è un diritto, non un dovere. Si tratta quindi di una scelta che i lavoratori di qualsiasi azienda, preventivamente informati di questa possibilità, possono effettuare o meno a seconda che ritengano utile o no individuare un portavoce sulle tematiche della salute e della sicurezza in azienda. Nelle realtà molto piccole, molte volte questa non è una necessità realmente sentita, poiché la struttura gerarchica è molto fluida e la complessità delle comunicazioni è ridotta. Spesso i lavoratori e il Dl operano fianco a fianco quotidianamente, e vivono le stesse problematiche anche se con ruoli diversi. Ricordiamo quindi che non è obbligatorio individuare l’Rls interno.
Dove questo ruolo non è presente, ci si può avvalere dell’Rlst.
Fino a 200 dipendenti, il numero minimo di Rls aziendali (qualora i lavoratori scelgano di usufruire della rappresentanza) è: uno.
Nelle aziende o unità produttive fino a 15 lavoratori l’Rls è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno, mentre nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori al loro interno.
A luglio 2009, è stato siglato tra Api (Associazione delle Piccole Imprese) e Cisl e Uil, un accordo interconfederale a livello nazionale, che definisce le regole sulla rappresentanza dei lavoratori.
Tra le altre cose, vi viene precisato che nelle aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti l’Rls è di norma territoriale. Non viene fatta differenza tra aziende con più o meno di 15 addetti rispetto al monte-ore annuo stabilito per l’esercizio della funzione di rappresentanza, che consta sempre di 40 ore.
Questa previsione sottolinea l’importanza della funzione dell’Rls nel conoscere i processi di lavoro e i rischi presenti, a supporto dei lavoratori ma anche dello stesso Dl.
Nelle realtà fino a 50 lavoratori, l’aggiornamento annuale che dev’essere garantito all’Rls ha durata pari a 4 ore anziché 8 come previsto per le realtà di dimensioni superiori. Il recente accordo già citato definisce però un percorso formativo di 36 ore iniziali contro le 32 precedenti, seguite da 8 ore annuali di aggiornamento, indipendentemente dalle dimensioni aziendali.
PER SAPERNE DI PIÙ
Coordinamento Tecnico per la Prevenzione, «Decreto Legislativo n. 626/94 Linee Guida su Titolo I, documento n. 2 “Informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori”» (www.ispesl.it alla voce “Documentazione/Linee guida/Linee guida generali”).
Le Linee Guida, pur essendo il loro contenuto ancora fortemente valido nelle indicazioni operative che vi vengono fornite, non sono però aggiornate al Testo Unico e quindi non sono perfettamente coerenti con alcuni aspetti introdotti dalla legislazione vigente, novità considerate, però, nel presente testo.
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