AZIONI
MISURE GENERALI DI TUTELA

COSA SONO...

In ogni settore lavorativo, qualsiasi rischio può essere affrontato attraverso due tipologie di misure di tipo:
- generale, valevoli per ogni rischio;
- specifico, in funzione dello specifico rischio.

Nella scelta del tipo di interventi da attuare, il Datore di lavoro deve sempre rispettare le misure generali di tutela, che costituiscono i lineamenti essenziali della prevenzione.

Le misure generali di tutela sono stabilite dalla legislazione e riguardano indicazioni di buona gestione e organizzazione del lavoro.

Infatti, la prima misura di tutela consiste proprio nella valutazione dei rischi: conoscere il processo di lavoro per:

- agire sulle condizioni di lavoro che determinano il rischio attuale, riducendolo con interventi che riducono la probabilità del danno (interventi preventivi) e/o la sua gravità (interventi protettivi),
- individuare e monitorare le criticità che potrebbero, nel tempo, condurre a problematiche concrete, spesso affrontabili prima con interventi più semplici da attuare,
- saper prevedere e gestire anche situazioni rischiose di tipo emergenziale, non routinarie, che potrebbero presentarsi a seconda dell’attività svolta e del contesto territoriale in cui si opera.

In quest’ottica, l’art. 15 indica anche il percorso migliore per affrontare in linea di massima tutti i rischi individuati. Ove sia possibile, tali rischi andrebbero eliminati o ridotti al minimo tecnicamente realizzabile, e l’intervento più efficace consiste sempre nell’agire alla fonte del rischio stesso, cioè sull’elemento – tecnico, organizzativo o procedurale – che genera la possibilità dell’evento dannoso.

Nella stessa logica, è data priorità agli interventi di protezione collettiva e, solo successivamente, quando l’intervento decisivo non sia attuabile o il livello di rischio raggiunto si ritenga ancora insufficiente, occorrerà adottare soluzioni di riduzione del rischio, localizzate lungo un percorso virtuale che dal pericolo si avvicina sempre più al singolo lavoratore, fino a giungere quale ultima possibilità all’intervento di protezione individuale (guanti, maschere, scarpe, ...).

La centralità della persona nel processo di valutazione è anche rafforzata dal porre tra le misure basilari il rispetto dei principi ergonomici (adattamento del lavoro all’uomo) e non solo in riferimento agli aspetti tecnici, quali le attrezzature di lavoro, ma anche a quelli organizzativi (es. ritmi di lavoro, varietà nella ripartizione delle attività).

Non è però sufficiente definire quali interventi siano necessari per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza. Indispensabile è anche pianificarne l’attuazione in modo che la tutela della salute sia integrata con gli altri aspetti gestionali dell’azienda quale strumento di lavoro quotidiano e non un adempimento formale di cui ricordarsi di tanto in tanto.

E’ quindi indicata l’adozione volontaria di buone prassi e di codici di condotta responsabile da parte delle aziende. Inoltre, la normativa sottolinea l’importanza di attuare un sistema di verifica di tutti i provvedimenti di sicurezza adottati, per controllarne l’efficacia e l’efficienza nel tempo e garantire anche l’investimento fatto da parte del Dl.

Nell’ottica di una prevenzione globale, le misure di tutela comprendono anche la sorveglianza sanitaria, che oltre a tutelare il lavoratore garantisce anche l’azienda perché:

- consente di effettuare una sorta di verifica “a feedback” sull’efficacia della valutazione fatta e degli interventi adottati;
- all’ingresso di un nuovo assunto, consente di rilevare situazioni preesistenti di salute individuale incompatibili con il lavoro assegnato e quindi di evitare la possibilità di ripercussioni future sul datore di lavoro.

Inoltre, poiché una componente essenziale della sicurezza è data dal “fattore comportamentale”, sono poste quali misure fondamentali l’informazione, la formazione, l’addestramento specifici e senza esclusione di alcuna figura.

PER SAPERNE DI PIÙ

Coordinamento Tecnico per la Prevenzione, «Decreto Legislativo n. 626/94– Linee Guida su Titolo I, documento n. 5 “Rispetto dei principi ergonomici”» (www.ispesl.it alla voce “Documentazione/Linee guida/Linee guida generali”).

Le Linee Guida, pur essendo il loro contenuto ancora fortemente valido nelle indicazioni operative che vi vengono fornite, non sono però aggiornate al Testo Unico e quindi non sono perfettamente coerenti con alcuni aspetti introdotti dalla legislazione vigente, novità considerate, però, nel presente testo.


LE MISURE SPECIFICHE DI TUTELA

Il percorso della valutazione dei rischi prevede di definire ogni rischio effettivamente presente in azienda e di individuare misure che consentano di eliminare i rischi o di ridurne progressivamente la gravità almeno fino a un livello di accettabilità.

Ogni rischio ha un proprio specifico meccanismo di azione, ed è su quel meccanismo (analizzato attraverso la valutazione dei rischi) che si dovrebbe essere in grado di agire per adottare un intervento non solo dovuto, ma soprattutto efficace.

Per esempio, il rischio di usura da movimentazione manuale di oggetti è ben diverso, sia negli esiti che nelle modalità di azione, dal rischio originato da una fonte di rumore.

A rischi differenti nelle modalità di azione corrisponderanno misure diverse, anche se, a volte, agendo su un unico elemento del lavoro (es. sostituire un’attrezzatura di lavoro) si possono ridurre più rischi (es. il rumore originato dall’attrezzatura e la necessità di assumere posture non ergonomiche).

Ecco quindi che si parla di “misure specifiche di tutela”, affiancate a quelle basilari chiamate “misure generali di tutela”, per indicare proprio quegli interventi che siamo in grado di definire avendo ben presente come uno specifico rischio si presenta e agisce nella nostra realtà di lavoro.

Le misure specifiche possono essere classificate in:

- tecniche: consistono nel recepire i continui miglioramenti che il progresso tecnologico mette a nostra disposizione, per esempio mediante adeguamenti di attrezzature di lavoro, sostituzione di prodotti pericolosi, miglioramento delle caratteristiche microclimatiche di un ambiente;
- organizzative: sono quelle che, incidendo sull’ambito organizzativo, riducono il rischio (per esempio riducendo i tempi di lavoro), o lo contengono all’interno di un gruppo ristretto di persone (per esempio limitando il numero di persone abilitate a svolgere una mansione a rischio) alle quali naturalmente si devono poi applicare altre misure preventive e/o protettive;
- procedurali: sono istruzioni di lavoro formalizzate che permettono di affrontare elementi pericolosi senza improvvisare. Infatti, quando un dato elemento apporta un certo livello di rischio, se lo si affronta improvvisando e senza un’adeguata preparazione è molto facile sottovalutarne la pericolosità o poter compiere errori, con il risultato di rendere più probabile l’avvenimento dannoso.

Guida online
realizzata da: con la collaborazione di: