Riferimenti legislativi:
art. 2 (definizioni)
art. 25 (obblighi del medico competente)
art. 39 (svolgimento dell’attività di medico competente)
e anche...
art. 41 (sorveglianza sanitaria)
art. 42 (provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica)
CHI È...
E’ un medico con specifici requisiti di formazione ed esperienza nel campo dei rischi professionali.
Può essere dipendente dell’impresa, o di struttura esterna, oppure libero professionista; si può avvalere della collaborazione di altri specialisti, scelti in accordo con l’imprenditore.
Su incarico del Datore di lavoro (Dl), in completa autonomia, collabora alla valutazione dei rischi ed effettua la sorveglianza sanitaria.
Per poter acquisire informazioni necessarie per il controllo sanitario, e fornire suggerimenti utili alla valutazione e riduzione dei rischi, egli è tenuto a visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno.
Partecipa inoltre alla definizione dei contenuti della formazione e informazione dei lavoratori, per quanto di sua competenza, nella scelta dei Dispositivi di Protezione Individuali e nell’organizzazione del servizio interno di primo soccorso. Nell’ambito della sorveglianza sanitaria, istituisce e aggiorna una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore soggetto, a cui comunica gli esiti dei controlli svolti.
Inoltre è tenuto a consegnare copia della documentazione sanitaria (gli originali devono essere conservati a cura del Dl in azienda, con salvaguardia della riservatezza, per almeno 10 anni) al lavoratore che lo richiede o che lascia l’azienda, fornendogli le informazioni sull’eventuale necessità di ripetere nel tempo alcuni accertamenti sanitari.
La figura del Medico Competente (Mc) talvolta appare meno importante rispetto ad altri ruoli, anche perché spesso si tratta di un soggetto esterno all’impresa.
In molte aziende, dove sono presenti rischi che si possono – e si devono – monitorare sotto il profilo sanitario, il medico non viene individuato, principalmente a causa del timore di un eccessivo costo non compensato da un reale beneficio.
Egli è invece un prezioso alleato per rafforzare la prevenzione: infatti, attraverso le visite mediche e i sopralluoghi periodici, svolge anche un’importante funzione informativa ed educativa verso i lavoratori, sui rischi presenti e sul comportamento da tenere anche nella vita extralavorativa.
L’Mc è anche la figura più indicata per supportare il Dl nella gestione di problematiche particolari di singoli lavoratori (per esempio, abuso di sostanze psicotrope, disturbi psichici, ecc.) che possono avere riflessi sulla sicurezza in ambito lavorativo.
PER SAPERNE DI PIÙ
Coordinamento Tecnico per la Prevenzione, «Decreto Legislativo n. 626/94 – Linee Guida su Titolo I, documento n. 9 “Definizione, ruolo funzioni del medico competente”» (www.ispesl.it alla voce “Documentazione/Linee guida/Linee guida generali”).
Le Linee Guida, pur essendo il loro contenuto ancora fortemente valido nelle indicazioni operative che vi vengono fornite, non sono però aggiornate al Testo Unico e quindi non sono perfettamente coerenti con alcuni aspetti introdotti dalla legislazione vigente, novità considerate, però, nel presente testo.
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