Riferimenti legislativi:
art. 2 (definizioni)
art. 20 (obblighi dei lavoratori)
e anche...
art. 37 (formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti)
CHI È...
Qualsiasi persona che presti la propria attività di lavoro nell’ambito di una organizzazione, anche senza retribuzione, è individuabile come lavoratore.
Questo, a prescindere dalla tipologia contrattuale (“il campo di applicazione”), ha un ruolo fondamentale nel sistema di prevenzione aziendale, anzi è chiamato a contribuirvi attraverso la partecipazione e la consultazione.
Ha degli obblighi molto precisi, oltre ai più generali doveri di obbedienza e diligenza disposti in ambito contrattuale.
Infatti, deve rispettare le disposizioni e istruzioni che gli vengono impartite, e utilizzare correttamente – conformemente all’informazione, alla formazione e all’eventuale addestramento ricevuti – ogni elemento che usa o che comunque fa parte del lavoro chiamato a svolgere.
E’ tenuto a prendersi cura della propria e altrui salute e sicurezza: non può perciò ignorare situazioni di pericolo di cui venga a conoscenza, ma deve immediatamente segnalarle al Dl, al dirigente o al preposto (informandone l’Rls), e, in caso d’urgenza può adoperarsi direttamente, con le proprie competenze e possibilità, per intervenire sul rischio.
Deve anche collaborare alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi, direttamente o per il tramite dell’Rls.
Partecipa ai programmi di formazione e informazione e agli eventuali percorsi d’addestramento teorico-pratico, e non può rifiutarsi di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria salvo quando gli accertamenti previsti siano non connessi ai rischi professionali e possano costituire oggetto di discriminazione.
Qualsiasi lavoratore che non osservi gli obblighi in materia di sicurezza disposti dalla legislazione e dalle disposizioni aziendali che derivano dalla valutazione dei rischi è soggetto, oltre che alle sanzioni disciplinari regolamentate dalla contrattazione, anche alle responsabilità penali disposte dal Testo Unico.
PER SAPERNE DI PIÙ
Coordinamento Tecnico per la Prevenzione, «Decreto Legislativo n. 626/94 - Linee Guida su Titolo I, documento n. 2 “Informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori”» (www.ispesl.it alla voce “Documentazione/Linee guida/Linee guida generali”).
Le Linee Guida, pur essendo il loro contenuto ancora fortemente valido nelle indicazioni operative che vi vengono fornite, non sono però aggiornate al Testo Unico e quindi non sono perfettamente coerenti con alcuni aspetti introdotti dalla legislazione vigente, novità considerate, però, nel presente testo.
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