AZIONI
INFORMAZIONE

Riferimenti legislativi:
art. 36 (informazione ai lavoratori)

COS'È...

Definiamo Informazione, la trasmissione di notizie utili e funzionali, ciò che costituisce il bagaglio del sapere. Può quindi trattarsi di comunicazioni anche unidirezionali, come comunicati affissi, avvisi diramati, e-mail, opuscoli, ecc. preferibilmente in forma scritta per una maggior efficacia e comodità – anche se la legislazione non impone questa formula.

Ogni lavoratore deve possedere un’adeguata e aggiornata informazione su ogni aspetto della gestione della salute e della sicurezza in azienda. L’informazione fornita a ogni lavoratore deve riguardare, in generale, i rischi presenti nell’azienda e nello specifico quelli dell’attività svolta (in base alla valutazione dei rischi, dove saranno raggruppati per mansioni o per reparti) e gli obblighi che dovrà rispettare in base alla legislazione vigente e alle disposizioni che l’azienda ha definito di applicare, nonché le misure di prevenzione e protezione adottate. Inoltre è necessario che siano conosciuti i nominativi dei componenti dell’Spp, dell’Rls e del Medico Competente. E’ importante precisare che l’informazione deve essere fornita in maniera comprensibile a ogni destinatario. Nel caso di lavoratori immigrati è necessario accertarsi preliminarmente delle capacità di comprensione della lingua utilizzata ed eventualmente attrezzarsi a fornire informazioni in altra lingua.


SANZIONI

Sanzioni penali per il Dl e il dirigente [Art. 55, co. 5, lett. c)]: mancata o carente informazione: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro.

PER SAPERNE DI PIÙ

Coordinamento Tecnico per la Prevenzione, «Decreto Legislativo n. 626/94 – Linee Guida su Titolo I, documento n. 2 “Informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori”» (www.ispesl.it alla voce “Documentazione/Linee guida/Linee guida generali”).

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