Riferimenti legislativi:
art. 37 (formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti)
COS'È...
Definiamo formazione un momento di apprendimento e di confronto che mira a sviluppare le capacità di percezione e di ragionamento sui rischi e sulle modalità per gestirli.
Si tratta quindi di attività che necessita di tempi e spazi adeguati e di uno scambio comunicativo, non realizzabile attraverso la semplice trasmissione di notizie. La formazione integra quindi l’informazione, perché realizza il passaggio dal conoscere dei concetti a saperli elaborare e farli parte del proprio bagaglio di esperienze.
Ogni lavoratore deve essere destinatario di un’appropriata formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro, da effettuarsi:
- all’atto dell’assunzione, oppure dell’utilizzo di lavoratori atipici,
- al trasferimento o cambio delle mansioni svolte,
- all’introduzione di nuovi elementi che possano modificare i rischi presenti (es. nuove attrezzature o metodologie di lavoro).
La formazione deve riguardare i concetti basilari di rischio, danno, prevenzione ed esaminare l’organizzazione aziendale e gli enti esterni. Inoltre deve sviluppare i rischi riferiti alle mansioni e le misure adottate o che è possibile adottare anche in funzione dell’attività svolta. Deve quindi essere incentrata sulla valutazione dei rischi e infatti dovrà essere periodicamente ripetuta in funzione dell’evoluzione dei rischi in azienda o di nuove conoscenze sui rischi già presenti.
Alcuni soggetti, quali il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, i dirigenti e preposti hanno diritto a una formazione particolare, in funzione del ruolo che ricoprono nel sistema della prevenzione, così come il Dl quando intende svolgere da sé i compiti di Rspp che richiedono conoscenze tecniche. Inoltre anche le squadre di gestione delle emergenze frequenteranno percorsi specifici di formazione proprio in funzione della delicatezza ed eccezionalità del compito che sono chiamati a svolgere.
In ogni caso la formazione deve avvenire in orario di lavoro, proprio perché saper ragionare in termini di sicurezza fa parte della cassetta degli attrezzi di ogni lavoro.
Per la formazione, nel caso di lavoratori stranieri, deve essere verificata la comprensione della lingua utilizzata.
IN PARTICOLARE... LA MICROIMPRESA
Per le specificità inerenti la formazione e l’aggiornamento per gli Rls nelle microimprese, si rimanda alla specifica scheda.
FINANZIAMENTI E SANZIONI
Per gli aspetti generali, si veda la scheda “Agevolazioni”.
Le piccole, piccolissime e medie imprese possono anche avvalersi della formazione finanziata che permette di usufruire di contributi per effettuare la formazione generale (cioè quella formazione che fornisca conoscenze professionali trasferibili ad altre imprese o settori e che pertanto migliora in modo significativo la possibilità di collocamento del dipendente) e specifica (cioè quella formazione direttamente e prevalentemente applicabile alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l’impresa beneficiaria).
Le associazioni di categoria e sindacali hanno costituito dei Fondi Interprofessionali dedicati a tale scopo. Ogni impresa, indipendentemente dall’associazione datoriale cui fa riferimento e dal contratto nazionale di lavoro applicato, può scegliere il fondo a cui aderire, anche se è evidente che il fondo di settore potrà essere più corrispondente alle esigenze aziendali.
Le sanzioni penali per il Dl e il dirigente [Art. 55, co. 5, lett. c)] in caso di mancata o carente formazione dei lavoratori e dei soggetti della prevenzione sono: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro
PER SAPERNE DI PIÙ
Coordinamento Tecnico per la Prevenzione, «Decreto Legislativo n. 626/94 – Linee Guida su Titolo I, documento n. 3 “La formazione dei soggetti della prevenzione secondo il Dlgs. 626/94. Criteri e orientamenti”» (www.ispesl.it alla voce “Documentazione/Linee guida/Linee guida generali”).
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