Riferimenti legislativi:
art. 43 (disposizioni generali)
art. 44 (diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato)
art. 45 (primo soccorso)
art. 46 (prevenzione incendi)
e anche...
art. 34 (svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi)
Dm Interno, 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro)
Dm Salute, n. 388/2003 (Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale)
Dm Interno, 9 maggio 2007 (Direttive per l’attuazione dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio)
COSA SONO...
La gestione dei rischi in azienda non riguarda solo le problematiche ordinarie, ma va estesa alle situazioni emergenziali. L’emergenza è una condizione insolita e pericolosa che può presentarsi con modi e tempi non completamente prevedibili.
Può trattarsi di fenomeni naturali (es. terremoti, frane) o generati dall’uomo (es. incendio, rapina) e può avere origine esterna o interna al luogo di lavoro.
E’, in ogni caso, un evento non interamente codificabile razionalmente e inoltre altera le normali condizioni di rischio del luogo di lavoro: perciò richiede un intervento tempestivo, che dev’essere pianificato prima che l’emergenza sia in atto.
Questa può essere spesso prevenuta, ma quando avviene va sempre affrontata attraverso adeguati interventi protettivi (es. impianti estinguenti, evacuazione dal luogo di lavoro) che costituiscono la “gestione delle emergenze”.
I componenti delle squadre vengono individuati dal Dl e non possono rifiutare la designazione, salvo validi motivi. Le squadre – che possono anche essere accorpate in un’unica – devono essere costituite da personale in numero sufficiente rispetto alle dimensioni, ai rischi presenti e alla complessità dell’azienda. Si deve tener conto del fatto che non è un evento prevedibile e quindi i componenti della squadra devono trovarsi in loco o essere reperibili durante il normale orario di lavoro. Nella scelta delle persone occorrerà tener conto delle attitudini e capacità individuali. È questo un aspetto molto delicato, e per compiere una scelta oculata il Dl – a cui spetta questa responsabilità – deve chiedere il parere degli altri soggetti della prevenzione (per esempio, l’Rls può conoscere più da vicino le persone che si intende designare).
Diverse aree fanno parte della gestione delle emergenze.
- La prevenzione e lotta agli incendi: le possibili fonti di incendio devono essere individuate e valutate, i possibili rischi di incendio ridotti o eliminati, e da ultimo occorrerà prevedere in che modo affrontare gli incendi qualora dovessero accadere: in che modo segnalare un incendio e a chi, quali mezzi antincendio garantire in funzione del livello di rischio incendio esistente, quali procedure attuare e chi se ne occupa, quando è necessario attivare gli organi esterni (Vigili del Fuoco) perché l’incendio non è controllabile con i mezzi e le competenze interne. Un’apposita squadra di prevenzione e protezione antincendio dev’essere costituita e seguire un corso di addestramento su tre livelli di approfondimento a seconda che la valutazione indichi che il rischio incendio è basso (corso di 4 ore), medio (corso di 8 ore) e alto (corso di 16 ore). La normativa non individua una ripetizione periodica dei corsi, ma trattandosi di aspetti così delicati è bene prevedere un aggiornamento.
- Il primo soccorso: nel caso in cui si verificassero un infortunio o un malore, o la stessa emergenza abbia prodotto delle conseguenze sulle persone, dev’essere attuato già in azienda un tempestivo intervento di soccorso che non ha lo scopo di essere risolutivo rispetto all’intervento dei soccorsi esterni, ma può essere di importanza decisiva perché la situazione non peggiori. Il personale interno che costituirà la squadra di primo soccorso deve frequentare un apposito corso teorico- pratico (di durata proporzionale alle dimensioni aziendali ed agli indici infortunistici) da ripetersi ogni 3 anni. Sul luogo di lavoro devono essere disponibili e segnalati i presidi per l’intervento di primo soccorso, il cui contenuto è definito per legge sempre in base alla classe di rischio dell’azienda.
- L’evacuazione: in caso di pericolo grave e immediato ovvero nel caso in cui l’emergenza rischi di estendersi o non sia affrontabile internamente, il Datore di lavoro deve organizzare la possibilità per i lavoratori di lasciare il luogo di lavoro in modo sicuro. Quindi devono essere stabiliti i percorsi di esodo, preventivate le procedure di allarme e di evacuazione, e almeno una volta all’anno è necessario simulare l’evacuazione in caso di emergenza (prova di evacuazione). I lavoratori hanno diritto comunque di abbandonare – senza subire ripercussioni – il posto di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, anche adoperandosi direttamente quando l’evacuazione organizzata non funzioni. Inoltre, finché perdura una situazione di pericolo grave e immediato, la normale attività lavorativa non può essere ripresa.
Oltre alla gestione interna dell’emergenza, il Dl deve preoccuparsi d’instaurare i rapporti con gli enti esterni (Vigili del fuoco, ospedali e Pronto soccorso, Comune, ecc.) per garantire il buon esito dell’emergenza.
Questo aspetto è importante quando, per esempio, la dislocazione territoriale dell’azienda la renda difficile da raggiungere o quando, sempre per esempio, i rischi già presenti potrebbero estendersi, in caso di emergenza, anche al territorio circostante.
Il documento di valutazione dei rischi (Dvr) esprime e riassume il processo effettuato, indicando almeno i seguenti elementi:
- quali rischi sono stati valutati, e in quale modo (la scelta dei criteri di valutazione dev’essere spiegata in modo sintetico, ma chiaro),
- quali misure sono già state adottate al momento della valutazione,
- quali misure si intende adottare per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza (programma o piano di miglioramento), comprensivo delle funzioni aziendali coinvolte (es. manutenzione, ufficio personale, servizio prevenzione e protezione, ecc. a seconda dei diversi interventi ipotizzati) e delle eventuali procedure per attuare le misure previste,
- i nominativi dei soggetti della prevenzione,
- se (in base alla valutazione fatta) siano presenti mansioni particolarmente delicate che richiedono capacità ed esperienza specifica e quindi un addestramento particolare.
Tra i rischi nuovi che è necessario individuare e valutare, compare espressamente il rischio di stress lavoro-correlato. Questa specifica valutazione dev’essere effettuata entro il 1° agosto 2010.
Il Dvr può anche essere tenuto su supporto informatico. In ogni caso deve avere una data certa e, a tale scopo, oltre a essere sottoscritto dal datore di lavoro che ne ha responsabilità, conterrà le firme degli altri soggetti della prevenzione – se esistenti – e cioè: l’Rspp, l’Rls (ove non esistente, l’Rlst) e il Medico Competente.
Il processo di valutazione dei rischi deve essere aggiornato a ogni modifica dell’attività lavorativa (dal punto di vista logistico, tecnico o organizzativo) rilevante per la salute e la sicurezza dei lavoratori, con conseguente revisione del documento entro 30 giorni dalle modifiche svolte. Per alcuni rischi specifici (per esempio. il rischio cancerogeno e mutageno) sono previste specifiche periodicità di revisione.
IN PARTICOLARE... LA MICROIMPRESA
Nelle aziende fino a 5 lavoratori non soggette a rischi particolarmente gravi, il Dl può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, di prevenzione incendi e di gestione dell’evacuazione, dandone preventiva comunicazione al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Naturalmente è tenuto a frequentare lui stesso i corsi di formazione specifica.
SANZIONI
- Per il Datore di lavoro e il dirigente [Art. 55, co. 5, lett. a)] che dispongano accertamenti sanitari vietati o rivolti a provvedimenti discriminatori: sanzione amministrativa pecuniaria da 2 mila a 6.600 euro
- Per il Medico Competente [Art. 58, co. 1, lett.e)] che non predispone la cartella sanitaria e di rischio completa degli esiti degli accertamenti svolti, o che non formula per iscritto al Dl e al lavoratore il giudizio di idoneità alla mansione specifica, o che effettua accertamenti sanitari vietati o rivolti a provvedimenti discriminatori: sanzione amministrativa pecuniaria da mille a 4 mila euro
PER SAPERNE DI PIÙ
- Coordinamento Tecnico per la Prevenzione, «Decreto Legislativo n. 626/94 –Linee Guida su Titolo I, documento n. 4 “Prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso”» (www.ispesl.it alla voce “Documentazione/Linee guida/Linee guida generali”).
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