SOGGETTI
DIRIGENTI E PREPOSTI

Riferimenti legislativi:
art. 2 (definizioni)
art. 18 (obblighi del datore di lavoro e del dirigente)
art. 19 (obblighi del preposto)
e anche...
art. 37 (formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti)

CHI SONO...

Si tratta di collaboratori del Datore di lavoro (Dl), che lo coadiuvano nelle funzioni di organizzazione, gestione e controllo delle attività dell’impresa. La opera è fondamentale per garantire l’abitudine quotidiana alla sicurezza.

Il dirigente è chi, in funzione delle competenze che possiede e del potere gerarchico e funzionale che gli viene attribuito dal Dl, organizza l’attività lavorativa attuando nel concreto le direttive impartite dal Dl e vigilando sull’attività svolta. Si tratta quindi di un ruolo a un livello gerarchico molto prossimo a quello del Dl, con compiti di pianificazione e direzione del lavoro. In questa veste il dirigente è investito, naturalmente nell’area di propria pertinenza, degli stessi obblighi del Dl, a eccezione di quelli propri del Dl e non delegabili. In modo particolare, nell’affidare gli incarichi dovrà tener conto che i lavoratori siano idonei a svolgere la funzione assegnata, sia per le condizioni di salute che per le capacità professionali. Inoltre nella sua funzione è tenuto ad assicurarsi che l’informazione, la formazione e l’addestramento in materia di sicurezza dei lavoratori posti sotto il suo ambito di attività siano sempre adeguate e aggiornate.

Il preposto è identificabile in quella figura che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli dal Dl, sovrintende l’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori e anche esercitando un adeguato potere d’iniziativa. E’ quindi collocato a un livello gerarchico intermedio tra il dirigente (o il Dl) e i lavoratori, avendo compiti di natura più esecutiva e di vigilanza anziché di natura organizzativa vera e propria. Può quindi trattarsi di un caporeparto, di un capoufficio, di un coordinatore che però non possieda facoltà decisionali o di spesa, ma solo poteri di vigilanza. Nella funzione di vigilanza posta in capo ai preposti rientra l’obbligo di far osservare ai lavoratori le prescrizioni e le direttive aziendali di tutela della salute e della sicurezza.

Dirigenti e preposti sono anche tenuti a informare il più presto possibile i lavoratori esposti a un rischio grave e immediato, e quando il pericolo persiste devono astenersi dal richiedere di riprendere l’attività.

E sono passibili di responsabilità penali, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, rispetto ai doveri:

- di attuazione delle misure preventive e protettive (sono tenuti in primis ad adottare le norme vigenti e le disposizioni aziendali),
- di vigilanza sull’attuazione delle misure previste da parte delle diverse funzioni aziendali (vigilanza oggettiva) e sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle disposizioni impartite (vigilanza soggettiva).

E’ importante ricordare che i doveri e le conseguenti responsabilità attribuite ai ruoli di dirigente e di preposto non necessitano di un’investitura ufficiale, ma è sufficiente che si riscontri l’esercizio concreto di tali poteri nell’organizzazione aziendale: nelle piccole imprese spesso queste funzioni non sono prestabilite, ma si basano su situazioni di fatto che possono però mutare nel tempo.

La legge prevede espressamente che sia i dirigenti che i preposti siano specificamente formati, adeguatamente e periodicamente, in materia di sicurezza. Non sono definite attualmente le modalità, la durata e la periodicità di aggiornamento di questa formazione che è però obbligatoria e deve riguardare almeno i principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi, l’individuazione dei fattori di rischio, la valutazione dei rischi, le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

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