Riferimenti legislativi:
art. 2 (definizioni)
art. 16 (delega di funzioni)
art. 17 (obblighi del datore di lavoro non delegabili)
art. 18 (obblighi del datore di lavoro e del dirigente)
art. 34 (svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi)
e anche...
art. 28 (valutazione dei rischi)
CHI È...
E’ il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o comunque il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione dell’impresa, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto vi esercita i poteri decisionali e di spesa. Proprio in virtù dei poteri che detiene, egli ha la principale responsabilità della tutela e promozione della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
E’ anche opportuno riferire la definizione di datore di lavoro (Dl) alle diverse forme societarie.
SOCIETÀ SEMPLICE (Ss):
sono titolari della società tutti i soci che hanno poteri di amministrazione e di rappresentanza disgiunta o congiunta; i soci possono nominare, nel contratto sociale o con patto separato, uno o più soci come amministratori/rappresentanti.
SOCIETÀ DI FATTO (SdF):
trattandosi di una società fondata tacitamente, ne sono amministratori/responsabili i fondatori.
SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO (Snc):
gli amministratori/rappresentanti sono tutti i soci salvo che nell’atto costitutivo siano espressamente indicati uno o più soci con poteri di amministrazione e rappresentanza.
SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE (Sas):
i soci accomandatari sono illimitatamente responsabili; l’amministrazione/rappresentanza
spetta a ciascuno di essi a meno che nella ragione sociale ne vengano
indicati specificamente solo uno o alcuni come amministratori/rappresentanti.
SOCIETÀ PER AZIONI (Spa):
la rappresentanza e l’amministrazione spettano al consiglio di amministrazione,
che generalmente delega questi poteri a uno o più amministratori delegati o
direttori generali.
SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER AZIONI (Sapa):
la rappresentanza e l’amministrazione sono attribuite analogamente alle Spa; i
soci accomandatari sono illimitatamente responsabili.
SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA (Srl):
gli amministratori vengono nominati tra i soci nell’atto costitutivo (salvo che lo
stesso atto non preveda diversamente); agli amministratori spettano anche i relativi
poteri di rappresentanza.
A seconda della forma societaria è quindi possibile che più persone possano
essere considerate datori di lavoro: in questi casi è utile che le competenze e le
relative responsabilità proprie del Dl in materia di sicurezza vengano indicate a
capo di un solo soggetto.
Questa figura ha un ruolo principalmente gestionale: a lui infatti compete l’organizzazione
del processo di lavoro nelle sue componenti umane, logistiche e
tecnologiche e quindi anche lo sviluppo efficace della salute e della sicurezza
in tale processo. Dovrà quindi organizzare un’attività di gestione della sicurezza
di cui è responsabile, come lo è per qualsiasi attività che si svolge all’interno
dell’azienda.
La legge gli affida in primis il compito di valutare tutti i rischi dell’attività e definire le misure necessarie a ridurli nella misura massima fattibile. Per far questo dovrà:
- elaborare la valutazione dei rischi e indire la riunione periodica di prevenzione e protezione;
- organizzare il Servizio Prevenzione e Protezione, una struttura specificamente dedita alla gestione della sicurezza in azienda, con un suo responsabile il cui ruolo può anche essere ricoperto dallo stesso Dl nelle realtà prive di particolari rischi e con ridotta complessità organizzativa (definite all’allegato 2 del Tusl);
- innescare e ricercare la partecipazione dei lavoratori, in particolare per mezzo delle figure di rappresentanza (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ed eventualmente Rlst).
Inoltre, quando dalla valutazione dei rischi emerga la necessità di instaurare la sorveglianza sanitaria, o dove la legge lo prevede espressamente, spetta a lui nominare il Medico Competente.
Il Dl ha anche l’obbligo di organizzare la gestione interna delle emergenze, individuando e formando gli addetti e fornendo i mezzi necessari.
Infine, è suo compito vigilare (in prima persona, e eventualmente per mezzo di dirigenti e preposti) sui lavoratori, sui collaboratori e sul personale delle imprese appaltatrici affinché tutti osservino le misure di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia, potendo anche erogare sanzioni disciplinari previste dalle diverse disposizioni contrattuali o definite negli accordi commerciali stabiliti con le imprese esterne.
Importante è la funzione di raccordo che il Dl dovrà svolgere nei confronti del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, del Medico Competente, e degli stessi dirigenti e preposti che con lui cooperano: egli dovrà infatti fornire loro ogni informazione utile a effettuare la valutazione dei rischi – se non se ne occupa in prima persona – e a prendere i provvedimenti necessari, oltre a ogni informazione che derivi dalla stessa valutazione.
Inoltre – insieme ai dirigenti per le funzioni e aree di loro competenza – è a lui che compete la cura delle comunicazioni da/verso gli enti esterni.
E’ quindi il soggetto a capo della gestione della sicurezza in azienda.
Pur mantenendo comunque il suo ruolo, il Dl può delegare alcune delle proprie funzioni in materia di sicurezza del lavoro a uno o più dei suoi collaboratori, solitamente scelti nell’ambito di figure di taglio dirigenziale.
La delega di funzioni può quindi individuare compiti che vanno a sommarsi agli obblighi di sicurezza di ruolo, assegnati dalla norma (per esempio, gli obblighi di dirigenti e preposti che restano sempre validi anche quando questi soggetti siano stati delegati dal Dl).
La cosiddetta “delega di funzioni” solitamente viene scelta in quelle realtà complesse dove a livello organizzativo il Dl sia molto distante dalle attività lavorative svolte; per poter essere considerata valida anche ai fini di eventuali responsabilità penali deve rispondere ad alcuni requisiti definiti per via legislativa (v. Glossario).
Vi sono a ogni modo alcuni compiti che il Dl non può delegare, in quanto sono imputabili in via esclusiva alla sua figura, dal momento che riguardano l’individuazione della strategia aziendale in materia di sicurezza del lavoro:
- l’obbligo di valutazione dei rischi, con la conseguente stesura di un programma degli interventi di prevenzione e protezione necessari,
- l’obbligo di designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
La delega deve essere comunicata in azienda, raggiungendo tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nel sistema di prevenzione (e quindi, nei fatti, tutti).
E’ bene specificare che la delega di funzioni non esonera completamente il Dl dalle proprie responsabilità di ruolo. Inoltre il ricorso alla delega è ammesso e ha senso nelle realtà dove, per dimensioni aziendali o tipologia di organizzazione – per esempio più sedi dislocate sul territorio – il Dl abbia effettive difficoltà a tenere sotto controllo la situazione e preferisca quindi individuare dei collaboratori che lo supportino nel proprio ruolo. Nelle microimprese, in genere, il Dl è una figura vicina al lavoro e agli stessi lavoratori: può quindi orientare il lavoro con agevolezza e anche con la necessaria autorevolezza che invece un delegato potrebbe non avere.
IN PARTICOLARE... LA MICROIMPRESA
Nelle aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori occupati, escluse quelle ad alto rischio, il Dl può svolgere direttamente l’incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.
Nelle altre aziende che non appartengano ai settori della pesca, della zootecnia e dell’agricoltura (es. aziende di natura prettamente commerciale), è possibile effettuare questa scelta, a patto che non si superino i 200 dipendenti. In questi casi il Dl dovrà frequentare appositi corsi di formazione e di aggiornamento i cui contenuti sono ancora da definire attraverso un futuro decreto.
Nel frattempo restano validi i corsi – già seguiti o anche attuali – di durata pari a 16 ore definiti dal Dm 16 gennaio 1997, ma con l’obbligo di un aggiornamento anch’esso, allo stato attuale, da definire meglio.
L’attuale percorso di formazione obbligatoria definito per i datori di lavoro viene incontro alle necessità di contenere il tempo trascorso lontano dall’azienda, ma può non fornire tutte le conoscenze tecniche necessarie a una accurata valutazione dei rischi; anche se bisogna ricordare che, nelle piccole realtà, il Dl conosce molto bene il processo produttivo e ciò è un’ottima base per individuare e affrontare i rischi. Insieme a ciò, il Dl-Rspp può scegliere di essere supportato da un consulente sulle tematiche più specialistiche.
Nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori che non siano soggette a rischi particolari (casi specificati all’art. 31 comma 6), il Dl può ricoprire direttamente anche il ruolo di addetto all’emergenza, naturalmente effettuando la formazione obbligatoria prevista.
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