CAMPO DI APPLICAZIONE DEL D.LGS 81/08

Riferimenti legislativi:
art. 3 (campo di applicazione)
art. 4 (computo dei lavoratori)

DOVE ...

La prevenzione dei rischi professionali è un obbligo che coinvolge tutti i settori e le tipologie di rischio, e riguarda ogni lavoratore sia esso subordinato che autonomo nonché i volontari. Inoltre gli obblighi di prevenzione sono estesi anche ai lavoratori atipici, quali: lavoratori a progetto, lavoratori con collaborazione coordinata e continuativa, lavoratori occasionali, ecc. dove gli obblighi sono posti a carico dell’utilizzatore o del committente.

Ai lavoratori a distanza (vi sono ricompresi anche coloro che utilizzano il telelavoro presso il proprio domicilio) dovranno essere comunque applicate le disposizioni aziendali in materia di sicurezza – per esempio, la fornitura di attrezzature di lavoro consone agli standard di sicurezza dell’azienda, o nel caso del lavoro a videoterminale di dotazioni ergonomiche – e occorre che siano informati e formati come gli altri lavoratori. Si dovrà inoltre agire sul versante organizzativo per minimizzare l’isolamento del lavoratore in questa condizione. I lavoratori al proprio domicilio esclusi dalla presente condizione sono invece destinatari dei soli obblighi di informazione e formazione.

Nel caso del distacco di un lavoratore, gli obblighi di prevenzione saranno in carico al Datore di lavoro (Dl) distaccatario (e cioè di colui che usufruirà della prestazione di lavoro del distaccato), salvo per l’informazione e la formazione correlate alle mansioni da svolgere che permangono, invece, a carico del Dl distaccante.

I lavoratori autonomi o i soci lavoratori sono anch’essi soggetti a doveri in materia di sicurezza, e in modo particolare nell’utilizzo di attrezzature aderenti agli standard di sicurezza. Inoltre, pur con oneri a proprio carico, possono beneficiare della sorveglianza sanitaria e frequentare corsi di informazione e formazione.

E’ bene specificare che la delega di funzioni non esonera completamente il Dl dalle proprie responsabilità di ruolo. Inoltre il ricorso alla delega è ammesso e ha senso nelle realtà dove, per dimensioni aziendali o tipologia di organizzazione – per esempio più sedi dislocate sul territorio – il Dl abbia effettive difficoltà a tenere sotto controllo la situazione e preferisca quindi individuare dei collaboratori che lo supportino nel proprio ruolo. Nelle microimprese, in genere, il Dl è una figura vicina al lavoro e agli stessi lavoratori: può quindi orientare il lavoro con agevolezza e anche con la necessaria autorevolezza che invece un delegato potrebbe non avere.

IN PARTICOLARE... LA MICROIMPRESA

Nel computo dei lavoratori ai fini dell’applicabilità di alcune specificità trattate nelle schede successive, non sono comprese – pur essendo come detto destinatari degli obblighi di prevenzione – alcune categorie di lavoratori, quali:
- i lavoratori a tempo determinato che sostituiscono lavoratori assenti,
- i collaboratori coordinati e continuativi,
- i lavoratori a progetto, a meno che non prestino la propria attività esclusivamente a favore del Dl committente,
- i lavoratori autonomi,
- i lavoratori socialmente utili,
- i lavoratori nel periodo di prova,
- i volontari.

Particolari tipologie di lavoratori (lavoratori assunti a part-time; lavoratori utilizzati mediante somministrazione di lavoro; lavoratori stagionali) sono invece da computarsi in base al periodo di lavoro effettivamente prestato presso l’utilizzatore.

Guida online
realizzata da: con la collaborazione di: