Riferimenti legislativi:
art. 21 (disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi)
art. 26 (obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione)
art. 27 (sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi)
COSA SONO...
Il committente (colui che assegna l’incarico) ha l’obbligo di accertarsi che l’azienda appaltatrice – o il lavoratore autonomo – possieda requisiti professionali adeguati all’attività da compiere, che abbia effettuato la valutazione e la gestione dei rischi propri delle attività che esegue, e che abbia una gestione regolare del lavoro (i lavoratori dell’impresa appaltatrice e gli autonomi possono accedere solo se muniti di tesserino di riconoscimento). Nei contratti di appalto devono essere esplicitamente indicati i costi che l’appaltatrice destinerà, per quell’appalto, al mantenimento delle proprie condizioni di sicurezza. D’altro canto, l’appaltatrice deve ricevere dal committente informazioni sui rischi specifici presenti e sul fatto che siano tenuti sotto adeguato controllo, attraverso la valutazione dei rischi.
Alcune attività svolte possono potenziare i rischi specifici dell’impresa committente o di quella appaltatrice, o introdurre rischi nuovi, originati dall’interferenza, nel tempo o nello spazio, di diverse attività. Per questo motivo è necessario procedere, in modo coordinato, a una valutazione dei rischi da interferenze, che prenderà la forma di un documento a sé stante (Documento Unico di Valutazione dei rischi interferenziali – Duvri) da aggiornare in funzione dell’evoluzione degli appalti.
Questa valutazione non è necessaria solo quando la prestazione non comporti rischi particolari e sia di durata inferiore ai due giorni, oppure si tratti della semplice fornitura di beni materiali (es. la consegna di un’attrezzatura che non richieda una particolare installazione in loco da parte dei tecnici esterni), o di lavoro intellettuale (es. attività di consulenza). In futuro, previa indicazione di criteri con apposito decreto, le imprese e i lavoratori autonomi dovranno essere qualificati in merito di salute e sicurezza sul lavoro. Il livello di qualificazione costituirà lineamento guida per attribuire in sicurezza le attività in appalto, ed elemento vincolante per la partecipazione ad appalti pubblici.
PER SAPERNE DI PIÙ
Coordinamento Tecnico per la Prevenzione, «Dlgs. n. 626/94 – Linee Guida su Titolo I, documento n. 6 “Contratto di appalto o contratto d’opera”» ( (www.ispesl.it alla voce “Documentazione/Linee guida/Linee guida generali”).
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