Riferimenti legislativi:
art. 37 (formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti)
e anche...
art. 28 (oggetto della valutazione dei rischi)
COS'È...
Definiamo Addestramento, l’apprendimento concreto delle modalità di effettuazione di un’attività, ciò che costituisce il bagaglio del saper fare in sicurezza.
Si tratta quindi di attività di tipo teorico-pratico, compreso l’affiancamento a opera di personale esperto.
La legge prevede che le operazioni o le attività particolarmente delicate sotto il profilo della salute e della sicurezza degli addetti devono essere oggetto di addestramento specifico, da effettuarsi sul luogo di lavoro:
- all’atto dell’assunzione, o dell’utilizzo di lavoratori atipici,
- al trasferimento o cambio delle mansioni svolte,
- all’introduzione di nuovi elementi che possano modificare i rischi presenti (es. nuove attrezzature o metodologie di lavoro).
In alcuni casi, l’addestramento specifico è disciplinato dalla legislazione e quindi obbligatorio nei contenuti e nelle modalità previste. Questo è, per esempio, il caso dei percorsi obbligatori per i conduttori di carrelli elevatori, o del patentino per la manipolazione dei gas tossici, o ancora dei corsi teorico-pratici rivolti al personale della squadra di primo soccorso e della squadra antincendio.
Dove non previsto espressamente, è obbligo della valutazione dei rischi indicare le necessità di addestramento specifico e a stabilire le migliori modalità per conseguire e mantenere nel tempo l’obiettivo.
PER SAPERNE DI PIÙ
Coordinamento Tecnico per la Prevenzione, «Decreto Legislativo n. 626/94 – Linee Guida su Titolo I, documento n. 3 “La formazione dei soggetti della prevenzione secondo il Dlgs. 626/94. Criteri e orientamenti”» ( (www.ispesl.it alla voce “Documentazione/Linee guida/Linee guida generali”).
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