INDICE |
Autunno 2002 |
Anno sesto n. 1 |
Rischio chimico e 626
- Individuazione di tutti gli agenti chimici presenti nella attivita' lavorativa
- Valutazione preventiva dei rischi
- Quando il rischio si puo' definire moderato?
- Sostituzione dell'agente pericoloso
- Misurazione periodica dell'agente |
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Con il Dlgs 25 febbraio 2002 e' stata recepita la Direttiva europea sul rischio chimico e di conseguenza e' stato aggiornato anche il Dlgs 626/94, al quale e' stata aggiunta una nuova parte, il titolo VII bis, tutta dedicata ai rischi da agenti chimici.
In realta' la valutazione del rischio chimico e le conseguenti misure di tutela dovevano essere svolti gia' prima con canoni che avrebbero dovuto essere gli stessi delineati da questa norma specifica. Le novita' introdotte sono pero' importanti in quanto puntualizzano aspetti che potrebbero essere sfuggiti alle valutazioni gia' effettuate e rappresentano comunque i requisiti minimi per le misure di tutela di salute e sicurezza dei lavoratori.
Qui di seguito proviamo a elencarli.
Individuazione di tutti gli agenti chimici presenti nella attivita' lavorativa
Sono da valutare gli effetti di tutti gli agenti chimici che sono presenti nell'attivita' lavorativa e nelle sue diverse fasi. La norma puntualizza che si devono valutare i rischi nell'impiego, nel deposito, nel trasporto, e nello smaltimento dei rifiuti.
Si dovra' poi tener conto anche di quelle sostanze indesiderate che si formano come sottoprodotti del processo. Quindi per fare alcuni esempi si dovranno valutare i rischi derivanti dalle sostanze emesse come fumi di saldatura, prodotti di degradazione delle gomme e materie plastiche nello stampaggio o lavorazioni a caldo, quelle emesse o residuate dai processi di combustione, i residui oleosi degradati depositati sui motori o parti meccaniche lubrificate, le nebbie oleose derivanti da lavorazioni meccaniche con macchine utensili.
Un'ulteriore specificazione introdotta dal titolo VII bis e' che vanno valutati tutti i composti o preparati, anche quelli che non sono etichettati.
Entrano cosi' nella valutazione i prodotti cosmetici, i farmaci per uso umano o veterinario, i fitofarmaci, i mangimi animali, i prodotti per uso alimentare, sulla base della pericolosita' di componenti degli stessi o in relazione al loro stato fisico o alle modalita' d'uso.
Analogamente prodotti non etichettati come pericolosi, ma che contengono sostanze pericolose come additivi o impurita' devono essere valutati in relazione alle modalita' d'uso che potrebbero portare a un'esposizione pericolosa. Rimane fuori dal campo di applicazione l'amianto (che rimane normato dal 277/91).
Valutazione preventiva dei rischi
Nel titolo VII bis viene chiaramente esplicitato un elemento, peraltro gia' consolidato nella buona prassi e nell'interpretazione dell'art. 4 del Dlgs 626, che impone una valutazione preventiva dei rischi, ovvero una valutazione effettuata prima di iniziare una nuova attivita' o di introdurre l'uso di una nuova sostanza.
La norma richiama a questo scopo l'uso di fonti informative ben precise, quali in particolare le schede di sicurezza delle singole sostanze, dei preparati pericolosi e comunque di tutte le informazioni in possesso dei produttori, che sono obbligati a fornirle agli utilizzatori professionali.
L'esito di questa valutazione del rischio (ovviamente da effettuare, se non gia' correttamente eseguita, anche sulle lavorazioni in essere) portera' a definire misure adeguate di tutela che devono essere al miglior livello di tecnologia possibile per ridurre il rischio al minimo. Le misure di tutela sono da ricondurre all'applicazione dei vecchi decreti Dpr 303/56 e Dpr 547/55, alle misure generali previste dall'art. 3 del Dlgs 626/94 e sono ripuntualizzate negli art. 72 quinquies e 72 sexies dello stesso titolo VII bis. Nell'art. 72 quinquies si introduce il concetto di rischio moderato, questione delicata e che fara' molto discutere, a prescindere dal previsto (a oggi non emanato) decreto applicativo. Questione particolarmente delicata in quanto, qualora si definisca una situazione lavorativa 'a rischio moderato' per l'esposizione agli agenti chimici, vengono di fatto ridotte le misure di cautela da adottare, infatti: 'non si applicano gli art. 72 sexiex septies decies undecies'.
In sostanza non si applicano alcune norme specifiche di prevenzione, la sorveglianza sanitaria, cartelle sanitarie e di rischio, misure di emergenza. In attesa del decreto applicativo spetta alla valutazione del datore di lavoro definire se la attivita' svolta e' 'a rischio moderato'.
Quando il rischio si puo' definire moderato?
Occorre precisare che la dizione 'moderato' e' la traduzione in italiano del testo inglese della direttiva europea. 'Slight' piuttosto che moderato dovrebbe essere tradotto 'leggero, basso, irrilevante' e cosi' e' stato tradotto nelle principali lingue europee [leve (SP), faible (FR), baixo (P), micro (GR)].
Altro elemento importante da tener presente e' la normativa previgente in merito, che non puo' essere superata riducendo i livelli di tutela.
In particolare ricordiamo che l'art. 35, comma 2, del Dpr 303/56 prevede l'esonero dalla sorveglianza sanitaria quando '
possa fondatamente ritenersi irrilevante il rischio per la salute dei lavoratori.'
L'art. 72 quinquies del Dlgs 626 pone comunque alcuni riferimenti da tenere presenti per la definizione di rischio moderato:
- le proprieta' pericolose dell'agente chimico, definite come abbiamo visto dalle schede di rischio, dalla etichettatura o comunque dalle informazioni piu' aggiornate esistenti nel campo dell'igiene, medicina del lavoro e sicurezza;
- il livello, il tipo e la durata dell'esposizione. Occorre misurare la possibile esposizione o quantomeno stimarla, con metodologie appropriate, in relazione alle caratteristiche della sostanza, al tipo di esposizione (attenzione anche a quella cutanea) e ai tempi di esposizione. Una sottolineatura esplicita all'esposizione e' quella dei valori limite, che possono essere utilizzati come riferimento, qualora esistano;
- le modalita' di svolgimento del lavoro, che comprendono, per esempio, la frequenza di uso dell'agente chimico;
- la quantita' di agente chimico utilizzata.
L'insieme di tutti questi parametri saranno presi in considerazione per definire 'il rischio moderato'. Saranno percio' da escludere gli elementi particolarmente pericolosi: tossici, molto tossici, cancerogeni, mutageni, tossici per la salute riproduttiva, sensibilizzanti, fortemente irritanti. Cosi' come gli infiammabili e gli esplosivi, i fortemente corrosivi, le sostanze dotate di alta volatilita' comportano generalmente un rischio 'non moderato1'.
Ovviamente, avranno un peso significativo le quantita' di agente utilizzate e la frequenza d'uso. Quello che ci preme ancora sottolineare e' che non puo' bastare la dimostrazione di una bassa2 concentrazione dell'agente nell'aria, per definire il rischio moderato.
Infatti le misurazioni periodiche non garantiscono il rispetto dei valori limite se non si collocano almeno in un ordine di grandezza inferiore a 1/10 del Tlv. Inoltre i valori limite non garantiscono per definizione tutti i lavoratori, e soprattutto non tengono conto delle suscettibilita' personali o delle situazioni individuali (gravidanza, handicap). L'attivita' di tipo quotidiano puo' comportare una certa frequenza di situazioni anomale. Si deve anche valutare molto attentamente l'esposizione di tipo cutaneo (spesso di natura episodica). Spesso l'esposizione ad agenti chimici e' plurima, cioe' si e' esposti a piu' di una sostanza, sia per ragioni produttive, sia per consumi voluttuari (es. fumo e alcool), sia per esposizioni di tipo ambientale.
La sommatoria di piu' agenti chimici presenta una criticita' elevata nel determinare il rischio e l'effetto, molte volte, e' piu' della somma dei singoli effetti.
Per tutti questi motivi gli Rls debbono porre molta attenzione alle conclusioni cui giunge il datore di lavoro nella valutazione del rischio. Si consideri molto attentamente la pertinenza della eventuale assegnazione di 'rischio moderato' alle attivita' aziendali.
I nostri uffici che si occupano di Salute e ambiente sono disponibili ad aiutare gli Rls a esprimere un parere sulla questione, che, come abbiamo gia' detto, e' molto delicata.
In caso di contenzioso, oltre a verbalizzare la nostra opinione opposta, vale sempre la pena di consultare l'Asl competente in merito.
In caso di rischio 'non moderato': le misure specifiche di prevenzione sono elencate all'art. 72 sexies. Qui di seguito le riassumiamo.
Sostituzione dell'agente pericoloso
Ove non sia possibile la sostituzione si deve intervenire col seguente ordine di priorita':
a) progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonche' uso di attrezzature e materiali adeguati;
b) attuazione di appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio; misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l'esposizione;
Misurazione periodica dell'agente
La misurazione periodica dell'agente, insieme al monitoraggio biologico, fornisce un elemento importante di valutazione. Utile anche a evidenziare le criticita' nell'attivita' eseguita e quindi a individuare piu' appropriate misure di prevenzione.
Occorre comunque sempre adottare il principio di precauzione, ovvero prevenire il rischio evitando il piu' possibile l'esposizione, al meglio delle conoscenze tecniche disponibili. In caso di rischio 'non moderato': le misure di tutela sanitaria e sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi (molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, irritanti, tossici per la salute riproduttiva cancerogeni e mutageni) sono le seguenti.
La sorveglianza sanitaria avviene con periodicita' stabilita dal medico competente (Mc), che annualmente riporta i risultati anonimi e collettivi della stessa nell'ambito della riunione periodica.
La norma prevede una visita iniziale (idoneita' alla mansione specifica) e, novita' importante, una visita alla fine dell'attivita' lavorativa, nella quale saranno indicati dall'Mc eventuali controlli successivi cui il lavoratore dovra' sottoporsi.
Nell'ambito dell'attivita' gestita in prima persona dall'Mc ci sono anche:
- il monitoraggio biologico. Alcune sostanze chimiche possono essere misurate, come tali o come prodotti indotti dalla trasformazione metabolica, nei liquidi biologici (urine e sangue).
Questa misura, pur soggetta a variazioni individuali molto ampie, indica l'esposizione complessiva del lavoratore e quindi puo' essere utilizzata a fini preventivi in quanto puo' segnalare eventuali situazioni non controllate.
- la cartella sanitaria e di rischio. Deve essere compilata dal medico competente e deve contenere oltre che gli esiti dei controlli sanitari, ed eventualmente del monitoraggio biologico, anche i riferimenti alle esposizioni professionali misurate o stimate ad agenti chimici.
E' tenuta dal medico competente a disposizione del lavoratore (che puo' richiederne copia) e riconsegnata allo stesso, al termine dell'attivita' lavorativa, dopo l'ultima visita cui abbiamo accennato sopra.
In caso di rischio 'non moderato' : le misure di emergenza sono le seguenti:
- misure di prevenzione incendi ed esplosioni;
- stoccaggio corretto di sostanze e preparati pericolosi;
- misure di emergenza e pronto soccorso;
- e, sempre: informazione, addestramento e formazione del lavoratori;
- elenco degli agenti chimici presenti nei cicli lavorativi;
- definizione dei luoghi e momenti produttivi in cui avviene l'utilizzo;
- disponibilita' delle schede di sicurezza e comunque di tutte le informazioni sui rischi per la salute connessi all'impiego di agenti chimici, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare;
- le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione:
- i Dpi da indossare e le misure igieniche da osservare,
- definizione del modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze;
- gli imballaggi, gli impianti e i contenitori devono essere etichettati in maniera chiaramente leggibile, comprensibile e conforme alle norme.
Formazione
La formazione specifica deve essere fornita a tutti i lavoratori e periodicamente ripresa. Viene programmata nella riunione periodica e deve prevedere adeguati strumenti di verifica. L'obiettivo della formazione e' quello di comprendere gli elementi informativi forniti, che sono il riferimento per la corretta gestione (addestramento) dell'attivita' lavorativa. Tutto cio' non e' pero' sufficiente, la formazione deve mettere le persone in grado di fronteggiare, per quanto nelle loro mansioni, eventuali anomalie, situazioni di emergenza , ecc.
Il ruolo e i compiti dell'Rls
Nell'ambito della consultazione preventiva alla valutazione dei rischi l'Rls esprime valutazioni e proposte sulla metodologia di valutazione che il Dl intende applicare.
Dove e' possibile concorda la sua partecipazione al processo di valutazione insieme all'Rspp, al Medico competente, a eventuali consulenti. Esamina tutta la documentazione aziendale disponibile ai sensi art. 19, c 1 lett e) ed effettua, meglio congiuntamente con Rspp e Medico Competente, sopralluoghi nei reparti. Si incontra con delegati di reparto e con i gruppi di lavoratori esposti per raccogliere informazioni, pareri, sollecitazioni. Esamina la casistica di infortuni, incidenti, anomalie, come pure i dati ambientali rilevati e i dati biostatistici; la documentazione tecnica esistente, in particolare tutte le schede di sicurezza, e, nel caso, richiede di acquisire supplementi di informazioni. Controlla che siano effettivamente individuate tutte le sostanze che vengono a contatto con i lavoratori. Coinvolge i lavoratori nel processo di valutazione delle priorita' dei rischi da eliminare o ridurre considerando anche l'effetto di altri fattori di rischio concomitanti e concorrenti a determinare un aggravamento del rischio specifico da sostanze (es. fatica) e la specificita' degli esposti in funzione del rischio (es. donne in gravidanza, portatori di handicap). Controlla inoltre l'effettuazione delle misure di tutela e delle misure (soluzioni) individuate. L'Rls infine verifica l'effettuazione della formazione impartita ai lavoratori in merito ai rischi e ne valuta concretamente, nel rapporto con i lavoratori, la reale efficacia. |
Note
1) Tutte le attivita' lavorative classificate, sulla base del Dm 10/3/98, a rischio di incendio elevato e medio sono certamente da classificare a rischio superiore al moderato.
2) Una bassa esposizione potrebbe essere solamente la garanzia di non superare un limite che si ritiene accettabile per la popolazione (es. 1/100 e comunque <1/20 del Tlv) |
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