| INDICE |
Inverno 2001 |
Anno quinto n. 1 |
Circolari ministeriali su:
- videoterminali,
- partecipazione dell'rls alla gestione della sicurezza
- accesso dell'rls al documento di valutazione dei rischi |
| NOVITA' IN CAMPO LEGISLATIVO |
Gli ultimi mesi sono stati caratterizzati piu' che da leggi dall'emanazione di circolari interpretative del ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Pubblichiamo per intero le tre piu' interessanti. La numero 16 di quest'anno sui videoterminali e la 40 e la 68 del 2000 che riguardano l'accesso dell'Rls al documento di valutazione dei rischi.
Circolare n. 16/2001, 25 gennaio 2001, Direzione generale rapporti di lavoro - Div. VII
Oggetto: Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, Titolo VI,
Uso delle attrezzature munite di videoterminali
Chiarimenti operativi in ordine alla definizione di "lavoratore esposto" e "sorveglianza sanitaria"
Con la legge 29 dicembre 2000, n. 422, "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea - legge comunitaria 2000", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale S. O. n.14/L del 20 gennaio 2001, sono state apportate modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, Titolo VI, in tema di sicurezza e salute dei lavoratori addetti ad attrezzature munite di videoterminali.Dette innovazioni, che riguardano il campo di applicazione della normativa - il quale ne risulta significativamente ampliato - nonche' le modalita' di espletamento della sorveglianza sanitaria, comportano notevoli riflessi sull'organizzazione del lavoro nelle imprese e sulle modalita' di adempimento delle prestazioni.Il legislatore non ha ritenuto opportuno dettare norme transitorie e conseguentemente la nuova disciplina sara' applicabile decorsi i termini ordinari di vacatio legis; si ritiene pertanto opportuno fornire i seguenti chiarimenti al fine di richiamare l'attenzione sulle innovazioni intervenute e sugli adempimenti conseguenti.
AMBITO DI APPLICAZIONE
L'art. 21 della legge comunitaria citata, che modifica la lettera c) dell'art. 51 del Dlgs 626/94, definisce lavoratore addetto all'uso di attrezzature munite di videoterminali il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'art. 54, e non piu' il lavoratore che utilizza dette attrezzature per almeno quattro ore consecutive giornaliere per tutta la settimana lavorativa, come disposto dalla normativa precedente.Tale disposizione, prescindendo dalla modalita' di organizzazione dei tempi di lavoro, ha ampliato il campo di applicazione del Titolo VI. Rientrano infatti nella definizione di lavoratore addetto ai videoterminali anche quei lavoratori la cui prestazione, pur comportando l'uso di videoterminali per venti ore settimanali, si articola in modalita' che non prevedono l'uso continuativo degli stessi per il periodo di quattro ore consecutive considerato in precedenza, e che non rientravano prima nel campo di applicazione della normativa.Il datore di lavoro e' pertanto tenuto ad aggiornare la valutazione del rischio di cui all'art. 4 alla luce della nuova definizione di lavoratore, in esito alla quale valutera' la necessita' o meno di nuove misure di prevenzione e protezione della salute dei lavoratori e i riflessi sull'organizzazione del lavoro.Infatti, per i lavoratori compresi nella definizione di cui sopra e' previsto l'obbligo di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 55, nonche' di formazione e informazione di cui all'art. 56.Non sono state apportate, invece, modifiche all'art. 54 (modalita' di svolgimento della prestazione quotidiana), che sancisce il diritto del lavoratore, qualora svolga la sua attivita' per almeno quattro ore consecutive, a una interruzione della sua attivita' mediante pause ovvero cambiamento di attivita', con modalita' stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale, o, in mancanza, di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuata al videoterminale. Tale disposizione e' funzionale alla prevenzione dell'affaticamento visivo determinato dall'uso del videoterminale per un periodo sufficientemente lungo, che allo stato delle conoscenze scientifiche disponibili, si e' ritenuto di quantificare nelle predette quattro ore. E' evidente, pertanto, che tale regime di interruzioni trova applicazione non piu' nella generalita' dei casi disciplinati dal Titolo VI, com'era implicito nella vigenza della precedente definizione di lavoratore addetto all'uso di videoterminali, ma nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa quotidiana preveda almeno quattro ore consecutive di uso delle attrezzature munite di videoterminali.
SORVEGLIANZA SANITARIA
Le modifiche apportate all'art. 55 in tema di sorveglianza sanitaria sono state dettate dalla necessita' di adeguare la norma all'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia Ce con la sentenza 12 dicembre 1996 e ai rilievi mossi dalla Commissione Ce in ordine al recepimento della direttiva 90/270/Cee relativamente alla mancata previsione, per tutti i lavoratori, del controllo sanitario periodico, nonche' alla mancata previsione del controllo oftalmologico in relazione a tale sorveglianza sanitaria periodica.A fronte del precedente obbligo di sottoposizione a visita periodica, con cadenza almeno biennale, i soli lavoratori giudicati idonei con prescrizioni all'esito della visita preventiva e quelli di eta' superiore ai quarantacinque anni, l'art. 21 della legge comunitaria citata, con le disposizioni contenute nei commi 3, 3 bis, 3 ter e 4, in parte introduce una disciplina nuova e in parte chiarisce obblighi gia' sussistenti ai sensi della normativa previgente.In tal senso, la disposizione introdotta al comma 3 non introduce ex novo l'obbligo di sorveglianza sanitaria per i lavoratori di cui al Titolo VI, essendo tale obbligo gia' esistente, ma ha la funzione di costituire una specificazione della disciplina generale di cui all'art.16 che prevede accertamenti preventivi e periodici, effettuati dal medico competente, ai fini della valutazione della idoneita' dei lavoratori alla mansione specifica.Analoga funzione illustrativa ha il successivo comma 3 bis, ai sensi del quale le visite di controllo, sia preventive che periodiche, sono effettuate con le modalita' di cui ai commi 1 e 2; e' chiaro infatti che la necessita' di esami specialistici puo' derivare dall'esito delle visite periodiche, oltre che dalla visita preventiva. Il comma 3 ter stabilisce la periodicita' delle visite di controllo, disponendo che la stessa, fatti salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, e' almeno biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni e per quelli che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di eta'; ha frequenza almeno quinquennale per i lavoratori giudicati idonei senza prescrizioni all'esito della visita di controllo preventiva di cui al comma 1.Si segnala, al riguardo l'elevazione dell'eta' per cui e' previsto l'obbligo di visita di controllo con periodicita' almeno biennale, che passa da quarantacinque a cinquanta anni.Il comma 4 sottolinea il legame funzionale fra la sorveglianza sanitaria e l'obbligo del controllo oftalmologico, precisando che quest'ultimo discende, oltre che da apposita richiesta del lavoratore che sospetti un'alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente, anche dall'esito dei controlli preventivi e periodici. Alla luce di quanto sopra, appare evidente che le modifiche introdotte richiedono un attento riesame dei profili organizzativi e delle procedure aziendali nonche' complessi adempimenti conseguenti alle innovazioni intervenute. Ne scaturisce, infatti, la necessita' di un aggiornamento puntuale della valutazione del rischio, volto a individuare e attuare adeguate misure di prevenzione e protezione, quali:
- l'introduzione della sorveglianza sanitaria, con conseguente necessita' di nomina del medico competente ove gia' non presente;
- la programmazione e attuazione delle visite preventive e periodiche per i soggetti non rientranti in precedenza nel campo di applicazione della normativa;
- l'elaborazione di un piano specifico di informazione e formazione di detti soggetti e la sua applicazione (art. 56). Non appare superfluo ricordare, inoltre, che l'aggiornamento della valutazione del rischio va effettuato previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 19) e con la collaborazione del medico competente (art. 4 comma 6), e che la predisposizione del piano di formazione prevede il coinvolgimento degli organismi paritetici (art. 22, comma 6). Da quanto sopra discende che, stante la gia' ricordata assenza di una disciplina transitoria, appare necessaria un'immediata attivazione da parte dei datori di lavoro, sia pubblici che privati, ai fini del rispetto delle nuove disposizioni, che peraltro richiederanno i necessari tempi tecnici oggettivamente inevitabili per l'adeguamento alle nuove disposizioni, tempi tecnici dei quali gli organi di vigilanza non potranno non tenere conto.
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Circolare n. 40/2000, 16 giugno 2000, Direzione generale rapporti di lavoro
Partecipazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza alla gestione della sicurezza
Art. 19 del Dlgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche e integrazioni
Sono pervenute numerose segnalazioni da parte di rappresentanti dei lavoratori (Rls) per la sicurezza che denunziano difficolta' e ostacoli frapposti dai datori di lavoro in relazione alla possibilita' di disporre del documento di valutazione del rischio, sulla base di interpretazioni discordi del dettato dell'art.19 comma 5 del Dlgs 626/94.Al riguardo, in via preliminare va tenuto presente che la corretta interpretazione della norma deve essere fatta con riferimento al dettato della direttiva quadro 89/391/Cee recepita dal titolo I del decreto legislativo n. 626/94, nonche' alla luce di tutto il complesso delle disposizioni che riguardano la figura dell'Rls.Il Dlgs 626/94 traspone il criterio del legislatore comunitario volto ad attivare tutti i soggetti interessati al perseguimento di idonee condizioni di sicurezza sul luogo di lavoro. La direttiva quadro Cee 89/391, infatti, - pur mantenendo in capo al datore di lavoro l'obbligo di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori - ha, altresi', previsto la consultazione obbligatoria dei lavoratori stessi o dei loro rappresentanti e, parallelamente, il loro diritto a partecipare alla soluzione delle problematiche riguardanti la sicurezza nei luoghi di lavoro. (art.11 direttiva 89/391/Cee). In conformita' a tali disposizioni, il legislatore italiano ha disciplinato la figura dell'Rls quale soggetto che partecipa al processo di gestione della sicurezza del luogo di lavoro attraverso la forma della consultazione da parte del datore di lavoro; tale consultazione deve avvenire, sia preventivamente, nella procedura di valutazione del rischio , sia successivamente, nella verifica della sufficienza ed efficacia delle misure di prevenzione e protezione poste in atto. La legge citata ha disposto in favore dell'Rls, tra l'altro, il diritto di accesso ai luoghi di lavoro, il diritto a ricevere anche le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le relative misure di prevenzione (art. 19, comma 1 lettera e) del Dlgs 626/94), e la facolta' di ricorrere agli organi di vigilanza qualora non ritenga idonee le misure di prevenzione e di protezione adottate. L'Rls e' poi compreso fra i soggetti attori della riunione periodica (art. 11, Dlgs 626/94) dedicata alla valutazione della situazione di sicurezza aziendale mediante l'esame del documento di cui all'art. 4 comma 2 del citato Dlgs.626/94.Il legislatore, nell'art. 19 comma 3 dello stesso Dlgs. 626/94, ha demandato alla volonta' delle parti la individuazione delle modalita' per l'esercizio delle funzioni elencate al comma 1 dell'art.19 citato, mentre al successivo comma 5, ha disciplinato direttamente, senza operare rinvii alla contrattazione collettiva, la fruizione del documento di valutazione dei rischi, stabilendo in favore dello stesso Rls, il diritto di accesso senza subordinarlo all'intervento della contrattazione collettiva. Cio' non esclude, evidentemente, la possibilita' di una regolamentazione contrattuale del diritto di accesso, che ne definisca in modo piu' puntuale le modalita' anche in relazione alla specificita' dei singoli settori. In ogni caso, e' interesse e dovere del datore di lavoro agevolare comunque l'esercizio di tale funzione, senza irragionevoli limitazioni di spazio o di tempo, fornendo luoghi idonei e concordando orari di consultazione.Tenuto poi conto della circostanza che, l'Rls ha diritto di ricevere tutte le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi, si ritiene che la consegna del documento di cui all'art.4, comma 2 del Dlgs. 626/94 - ove obiettive esigenze tecniche, organizzative, di sicurezza o particolari oneri di riproduzione, non la rendano praticabile - costituisca la migliore espressione del principio di collaborazione fra le parti, cui e' impostato il nuovo sistema di gestione della sicurezza sul lavoro.Non appare superfluo, infine, ricordare che, nel caso di consegna di copia del documento, l'Rls e' comunque tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi dell'azienda, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 3, del decreto legislativo in oggetto.
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Circolare n. 68/2000, 3 ottobre 2000, Direzione generale rapporti di lavoro - Div. VII
Accesso del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza al documento di valutazione dei rischi.
Chiarimenti interpretativi.
A seguito dell'emanazione della circ. n. 40 del 16/6/00 in materia di "partecipazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza alla gestione della sicurezza", sono sorti problemi interpretativi circa l'effettiva portata dell'onere di consegna del documento di valutazione del rischio al rappresentante dei lavoratori da parte del datore di lavoro. A tal proposito si intende precisare che il "diritto di accesso" al documento di valutazione del rischio, previsto dall'art. 19, comma 5 della legge n. 626 del 1994 va in ogni caso assicurato, in via ordinaria, mediante la materiale consegna del documento. Solo in via eccezionale, qualora obiettive esigenze di segretezza aziendale legata a ragioni di sicurezza o particolari oneri di riproduzione non rendano praticabile tale consegna, il datore di lavoro potra' assicurare altrimenti il diritto di accesso del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza mediante forme e modalita' che consentano comunque la messa a disposizione del documento di valutazione del rischio. Appare infine utile ricordare che spetta comunque al datore di lavoro dimostrare la sussistenza dei presupposti di fatto che non consentono la materiale consegna del documento al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
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Le ultime novita' in campo legislativo
Direttiva del 13/07/2000: Vigilanza infortuni sul lavoro
Circolare n. 44/2000: Verifiche e controlli sulle attrezzature di lavoro - modalita' di conservazione delle relative documentazione - Quesito.
Dlgs 18 agosto 2000, n. 262: Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 4 agosto 1999, n. 345, in materia di protezione dei giovani sul lavoro, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128.
Circolare n. 74/2000: Applicazione Dlgs 626/94 A) vaporizzatore elettrico resistenza) in un serbatoio per Gpl, normativa di riferimento; B) requisiti delle porte di uscita di emergenza nelle dipendenze bancarie.
Decreto Interministeriale 2 ottobre 2000: Linee guida d'uso dei videoterminali.
Lettera circolare Roma 20 dicembre 2000: Dpr 24 Luglio 1996 n. 459 - Direttiva macchine - Controlli di mercato - Chiarimenti operativi.
Circolare n. 2/2001 8 gennaio 2001: Redazione del piano operativo - Obblighi responsabilita' e sanzioni - Quesito.
Circolare n. 3/2001 8 gennaio 2001: Chiarimenti sul regime delle verifiche periodiche di talune attrezzature di lavoro.
Circolare n. 4/2001 8 gennaio 2001: Dlgs n. 493/96 - Segni grafici per segnalare l'ubicazione degli idranti a muro.
Circolare n. 5/2001 8 gennaio 2001: Dlgs 26/5/2000 n. 241: attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
Circolare n. 8/2001: Sicurezza sociale nelle pubbliche forniture e negli appalti pubblici e privati di servizi.
Circolare n. 9/2001: Riflessi sul sistema dei collaudi e delle verifiche di talune attrezzature di lavoro derivanti dalle disposizioni del Dpr 24.7.96, n. 459 e dell'art. 46 della legge 24.4.98, n. 128.
Circolare n. 11/2001: Visite sanitarie di minori e apprendisti (legge 25/55, Dpr 1668/56, Dlgs 626/94, Dlgs 345/99).
La legge quadro sull' inquinamento elettromagnetico e' attualmente in discussione alle Camere.
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