INDICE Primavera Estate 2000 Anno quarto n. 1
NOVITA' IN CAMPO LEGISLATIVO
CARTA 2000, LA CIRCOLARE INTERMINISTERIALE
NOVITA' IN CAMPO LEGISLATIVO

Sicurezza negli edifici scolastici
Legge 3 agosto 1999, n. 265 (applicazione Dlgs. 626/94)
Questa legge proroga i termini per l'adeguamento degli edifici precisando che i lavori devono essere completati entro il 31 dicembre dell'anno 2004 sulla base di un programma, articolato in piani annuali attuativi, predisposto dai soggetti o dagli enti competenti.

Protezione dei giovani sul lavoro
Dlgs. 4 agosto 1999, n.345 (attuazione direttiva 94/33/Ce)

Segnaliamo in particolare l'articolo 8 in cui si precisa che il datore di lavoro prima di adibire i minori al lavoro deve effettuare la valutazione dei rischi con particolare riguardo a: "…
a) sviluppo non ancora completato, mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esenti o possibili, in relazione all'eta'.
b) Attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro
c) Natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici
d) Movimentazione manuale dei carichi …"

Altro punto da segnalare: l'articolo 9, secondo comma, che prevede che "L'idoneita' dei minori deve essere accertata mediante visite periodiche da effettuare ad intervalli non superiori a un anno." La tipologia dei lavori che possono essere svolti dai minori viene chiarita all'articolo 7 secondo comma: "In deroga al divieto di cui al comma 1, le lavorazioni, i processi e i lavori indicati nell'allegato I possono essere svolti dagli adolescenti per motivi didattici o di formazione professionale e per il tempo necessario alla formazione stessa, purché siano svolti sotto sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione." Viene invece fatto assoluto divieto di adibire i minori al lavoro notturno, ovvero per un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendenti l'intervallo tra le ore 22 e le ore 6, o tra le 23 e le ore 7.

Cessazione dell'impiego dell'amianto
Dm. 20 agosto 1999 (G.U. Serie generale n. 249 del 22/10/1999) Al via la commissione centrale di coordinamento Dm. 23 settembre 1999 (G.U. Serie generale n. 250 del 23/10/1999)

Prevenzione incendi per i depositi di gpl
Dm. 29 ottobre 1999 (G.U. Serie generale n. 265 dell'11/11/1999)

Prevenzione incendi per impianti termici a combustione gassosi
Dm. 16 novembre 1999 (G.U. Serie generale n. 275 del 23/11/1999)

Strutture della Polizia di Stato, del Corpo nazionale Vigili del fuoco e degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della P.S.
Individuazione dei criteri per l'applicazione del Dlgs 626/94
Dm. 14/6/1999, n. 40 (G.U. Serie generale n.283 del 2/12/1999)

Modificato il decreto "Cantieri" Dlgs. 19/11/1999, n. 528
(G.U. Serie generale n. 13 del 18/1/2000)

Lavoro svolto in ambito domestico
Tutela della salute nelle abitazioni e assicurazione contro gli infortuni domestici
Legge 3/12/1999 , n. 493 (G.U. Serie generale n. 303 del 28/12/1999)

Lavori pubblici.
Norme di sicurezza nei cantieri
Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici
Comunicato 31 gennaio 2000 (G.U. Serie generale n. 24 del 31 gennaio 2000)

Agenti biologici:
Modifiche all'allegato XI Dm. 12/11/1999
(G.U. Serie generale, n. 21 del 27/1/2000)

Tutela del lavoro minorile:
Slittano i termini D.L. 22/2/2000, n. 31 (G.U. Serie generale n. 44 del 23/2/2000)

CIRCOLARE INTERMINISTERIALE DEL MINISTERO DELLA SANITÀ, DEL MINISTERO DEL LAVORO E DEL PRESIDENTE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Oggetto: "Carta 2000" Sicurezza sul lavoro.

Si fa seguito alla Conferenza tenutasi a Genova in occasione della quale, come noto, e' stata illustrata la "Carta 2000" varata di concerto tra il Governo, le Regioni e le parti sociali. Le stesse amministrazioni ritengono che con tale documento - che contiene impegni, sia sul piano legislativo che sul piano operativo in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro - vengono individuate le linee guida per adeguare l'Italia ai parametri europei anche per quanto riguarda la tutela dei lavoratori riducendo i livelli di incidenza degli infortuni sul lavoro, delle malattie professionali ed il loro costo sociale. A tal proposito si ritiene utile trasmettere alle istituzioni, strutture e associazioni in indirizzo, la direttiva in questione per una piu' opportuna conoscenza dei criteri e degli obiettivi contenuti nel manifesto programmatico del governo, delle istituzioni, delle amministrazioni locali e delle parti sociali, nel delicato settore della sicurezza sul lavoro. Si richiama, in particolare, l'attenzione sul punto 4 del capitolo 3 del predetto documento, relativo al rafforzamento del ruolo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls - Rlst) individuati dallo stesso Dlgs. 626/94 quali soggetti attivi della sicurezza nei luoghi di lavoro e del punto 2 del capitolo 4 relativo al coinvolgimento degli Rls - Rlst durante le visite delle autorita' competenti al fine di dare piena attuazione a quanto disposto dall'art. 19 c.1 lett. f) e i) del citato Dlgs. 626/94. Al riguardo occorre premettere che l'intervento pubblico nella materia di cui trattasi deve assumere un maggiore contenuto partecipativo delle componenti sociali, attraverso il coinvolgimento, nella fase programmatica, degli organismi paritetici e, nella fase ispettiva, dei lavoratori interessati per il tramite delle loro rappresentanze. Necessita, pertanto, che gli organi e i servizi di ispezione e controllo istituiti in ogni ambito di competenza diano concreta attuazione a quanto previsto nei predetti punti, mediante il diretto coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, sia prima che durante il sopralluogo ispettivo. È evidente, infatti, che solo un tipo di prevenzione che inizi sul luogo di lavoro, con la collaborazione dei soggetti interessati, e che prosegua nella successiva fase dell'intervento ispettivo puo' garantire un'azione prevenzionistica piu' incisiva. Piu' in particolare, sotto l'aspetto operativo, si sottolinea l'esigenza che le ispezioni siano arricchite da colloqui con l'Rls - Rlst, il quale puo' fornire un contributo prezioso e notizie piu' precise e dettagliate circa le effettive situazioni di rischio grazie alla sua continua osservazione dinamica della situazione aziendale. Al riguardo, preme sottolineare che, cosi' come previsto dal citato decreto legislativo 626/94, un percorso privilegiato deve avere la formazione del rappresentante per la sicurezza; formazione questa che deve riguardare la normativa in materia di sicurezza e salute ed i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. In coerenza a quanto sopra esposto, appare evidente che il personale ispettivo e di controllo degli organi e dei servizi in indirizzo non solo attingera' notizie e informazioni utili direttamente dal rappresentante della sicurezza - organo legittimato dagli interessi di cui e' portatore e alla cui tutela l'attivita' amministrativa e' finalizzata - ma gli partecipera' anche le irregolarita' riscontrate tramite consegna della copia del verbale di ispezione opportunamente depurato degli aspetti strettamente penali. Il rispetto di tale procedura puo' contribuire a far raggiungere l'obiettivo primario di prevenire il verificarsi o il ripetersi delle situazioni di rischio, tramite una sistematica verifica delle situazioni stesse nonché una tempestiva eliminazione e rimozione delle cause di pericolo.

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