| INDICE |
Autunno 1999 |
Anno terzo n. 2 |
| Lavoro interinale VIETATO PER LE ATTIVITÀ PERICOLOSE |
| Approvata la Seveso due |
| UNA PROPOSTA DI LEGGE PER I DIRITTI DEGLI RLS |
| DELEGA DEI COMPITI ANTIFORTUNISTICI E COMPITI DEL PREPOSTO |
Lavoro interinale
VIETATO PER LE ATTIVITÀ PERICOLOSE
Il decreto ministeriale 21/5/99 (Gazzetta Ufficiale serie generale n. 161 del 12/7/99) definisce l'"Individuazione delle lavorazioni vietate per la fornitura di lavoro temporaneo ai sensi dell'articolo 1 comma 4 della legge 24/6/97 n. 196". Risultano vietate: le lavorazioni in attivita' subacquee; la manipolazione, produzione e deposito di esplosivi; le lavorazioni che espongono ad agenti cancerogeni, all'amianto, al cloruro di vinile monomero, alle radiazioni ionizzanti e ad alcune ammine aromatiche e loro sali.
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Approvata la Seveso due
É in corso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, la legge Seveso due approvata lo scorso luglio. Questa aggiorna, recependo le direttive comunitarie, le norme relative alla gestione della sicurezza nelle aziende a rischio rilevante.
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UNA PROPOSTA DI LEGGE PER I DIRITTI DEGLI RLS
É gia' stata approvata dal Senato e attualmente e' all'esame della Commissione lavoro della Camera. Ne riportiamo il testo
Art. 1 (Repressione delle condotte limitatrici dell'esercizio dei diritti previsti dall'art. 19 del Dlgs. 626/94) 1. Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio dei diritti previsti dall'art.19 del Dlgs. 626/94, si applicano su ricorso dell'RLS che vi abbia interesse, le disposizioni di cui all'art.28 della legge 20 maggio 1970, n.300. e successive modificazioni.
Art. 2 (Intervento e costituzione di parte civile dell'organizzazione sindacale e del rappresentante per la sicurezza nei procedimenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro)
1. Nelle ipotesi di intervento ai sensi degli art. 91 e seguenti del codice di procedura penale, nei procedimenti per reati in materia di sicurezza e igiene del lavoro, le organizzazioni sindacali intervenute possono avanzare, anche in sede dibattimentale, motivate conclusioni a sostegno dell'accusa, nonche' avanzare formale richiesta di eliminazione delle situazioni di pericolo.
2. Nei procedimenti penali di cui al comma 1, sono legittimati a costituirsi parte civile, a tutela dei diritti alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori interessati, anche i soggetti di cui all'art.18 del Dlgs. 626/94, al fine di ottenere, in aggiunta o in alternativa rispetto al risarcimento del danno, la riparazione in forma specifica mediante rimozione delle situazioni di pericolosita' o nocivita', il miglioramento delle condizioni di lavoro, sotto il profilo della sicurezza dei lavoratori addetti, e la pubblicazione della sentenza |
LA GIURISPRUDENZA DELLA CASSAZIONE PENALE
Sentenza n.1142 del 27 gennaio 1999 della sezione III
DELEGA DEI COMPITI ANTIFORTUNISTICI E COMPITI DEL PREPOSTO
Questa particolare sentenza precisa e chiarisce alcuni punti della disciplina di delega dei compiti antinfortunistici. Ne presentiamo una breve sintesi
I poteri decisionali, e le funzioni imprenditoriali e le responsabilita' penali che ne conseguono possono essere delegate questo perche' e' necessario che le singole unita' produttive abbiano in concreto una persona a cui riferirsi. I criteri per determinare valida la delega sono quelli comuni. Il preposto privo del potere di predisporre di mezzi e strutture deve comunque svolgere compiti di controllo e sorveglianza. Ha poteri organizzativi e disciplinari ed e' responsabile dell'attuazione delle misure di sicurezza decise dal datore di lavoro. Deve informarne i lavoratori, vigilare se nelle fasi di produzione si presentano rischi imprevisti e prendere le opportune cautele, deve attuare il piano di manutenzione delle macchine e predisporre verifiche e controlli sulle stesse per garantirne la piena efficienza. Risultera' quindi responsabile in caso abbia mantenuto in funzione macchinari non sicuri perche' privi di dispositivi di protezione.
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