INDICE Autunno 1998 Anno secondo n. 3
GIURISPRUDENZA: I MEZZI ANTINFORTUNISTICI, AGENTI CANCEROGENI
Sicurezza antincendio
Condannate alcune compagnie petrolifere
LE ULTIME NOVITÀ IN CAMPO LEGISLATIVO
LA GIURISPRUDENZA DELLA CASSAZIONE PENALE
Con questo numero diamo avvio a un percorso informativo riguardante le sentenze delle sezioni penali della Corte di Cassazione in merito all'applicazione del decreto legislativo 626/94 e delle normative connesse.

Sentenza n. 8054 del 7 Luglio 1998 della sezione I della Cassazione penale
I MEZZI ANTINFORTUNISTICI

Questa sentenza include il caso di omissione di dispositivi di sicurezza su singoli macchinari da conceria, prescritti dal Dpr 547/55, nella fattispecie prevista dall'articolo 437 del codice penale, che riguarda il reato di omissione dolosa di cautele antinfortunistiche. Infatti recita: 'oltre a costituire reati contravvenzionali, concorrono a integrare l'elemento materiale del delitto di cui all'articolo 437 cp, che puo' essere realizzato, fra l'altro, con l'omesso collocamento di impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire infortuni sul lavoro'. Ancora sugli estremi obiettivi del reato: 'Il reato di cui all'articolo 437 cp e' compreso fra i delitti contro la pubblica incolumita'; e' peraltro pacifico che trattasi di reato di pericolo presunto, non essendo richiesto dalla norma incriminatrice alcun accertamento in concreto della situazione pericolosa per l'interesse del protetto. Secondo la prevalente e preferibile interpretazione giurisprudenziale il pericolo in questione non deve necessariamente interessare la collettivita' dei cittadini, e comunque un numero rilevante di persone, in quanto la tutela si estende anche all'incolumita' dei singoli lavoratori'. Ancora sull'elemento psicologico del reato che: 'e' costituito dalla coscienza e volonta' di omettere le cautele prescritte, nonostante la consapevolezza del pericolo per l'incolumita' delle persone'.

Sentenza n. 7796 del Luglio 1998 - Sezione III Cassazione penale
AGENTI CANCEROGENI

Per la prima volta la Corte di Cassazione prende in esame la normativa del Dlgs 626/94 in tema di esposizione professionale agli agenti cancerogeni. Il principio che emerge da questa sentenza riguarda la responsabilita' del datore di lavoro per non aver reso edotti i lavoratori dei rischi specifici derivanti dall'utilizzo di una sostanza nociva per inalazione, lo stirene. La sentenza a tal proposito recita: 'Una volta acclarato che una sostanza puo' provocare il cancro, la mancanza di etichettatura non costituisce una esimente per il datore di lavoro'- '… un agente e' cancerogeno non se in concreto e' etichettato come tale, ma se deve essere etichettato R45 o R49'. Cio' significa che il datore di lavoro deve etichettare gli eventuali prodotti cancerogeni in caso non lo siano. La sentenza sottolinea inoltre che l'articolo 66 del Dlgs 626/94, che e' il datore di lavoro che: 'provvede affinché i contenitori e gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni siano etichettati in maniera chiaramente leggibile'. Naturalmente la Corte prende atto che il pretore che aveva condannato il datore di lavoro 'accertava che lo stirene e' nocivo e potenzialmente cancerogeno'.

Sicurezza antincendio
Finalmente una normativa piu' moderna ed efficace

Per prevenire il verificarsi di incendi e per limitarne le conseguenze dannose, il decreto legislativo 626/94, all'articolo 13, prevedeva l'emanazione di apposite normative regolamentari attuative. La concretizzazione di tale dettato e' avvenuta solo quest'anno. Infatti sono finalmente intervenuti quattro provvedimenti (il Dpr 37 del 12 gennaio, i Dm del 10 marzo, 30 aprile e 4 maggio). Questi, oltre a costituire un sistema normativo piu' moderno, prevedendo delle situazioni concrete, rendono piu' facile l'applicazione dei principi contenuti nel 626 e, senza dubbio, piu' efficace l'iniziativa nel campo della sicurezza antincendio. L'emanazione di queste norme rappresenta una vera rivoluzione rispetto all'immobilismo del precedente quadro legislativo che riconduceva tutto a una difficoltosa procedura autorizzativa, di scarsa efficacia sul reale stato di sicurezza delle attivita' umane, sia per la lentezza della macchina burocratica statale e sia per l'inadeguatezza dei controlli e delle verifiche, che comunque non avevano alcuna rilevanza sull'aspetto gestionale della sicurezza. L'aspetto gestionale e' la vera novita'. I lavoratori, e non piu' i Vigili del Fuoco, diventano i protagonisti della sicurezza antincendio, in quanto soggetti attivi, poiché partecipano a tutti i momenti del processo di costruzione della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Condannate alcune compagnie petrolifere
Le pompe di benzina non erano provviste di protezione per gli addetti all'erogazione

Il 16 febbraio di quest'anno la pretura di Torino si e' pronunciata condannando alcune compagnie petrolifere per aver concesso in uso stazioni di rifornimento di carburante non corrispondenti alla legislazione vigente. Si trattava di erogatori di benzina senza le protezioni necessarie a contenere l'esposizione dei lavoratori. Infatti l'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 626/94 vieta la fabbricazione, vendita, noleggio e concessione in uso di macchine, attrezzature di lavoro o impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. È la legge 413/97 che stabilisce le percentuali di benzene nei carburanti e i termini per l'adeguamento delle pompe di distribuzione.

LE ULTIME NOVITÀ IN CAMPO LEGISLATIVO

Direttiva del consiglio 98/24/CE
Rischi da incidenti chimici e protezione dei lavoratori.

Decreto legislativo 16 Luglio 1998, n. 285
Attuazione di direttive comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi a norma dell'articolo 38 della legge 24 aprile 1998, n. 128.

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