INDICE Primavera Estate 1998 Anno secondo n. 2
RUMORE
DIRETTIVA ASCENSORI
REGOLARIZZAZIONE DEGLI ILLECITI
LEGGE FINANZIARIA PER IL 1998 (449 del 27/12/97)
GLI OBBLIGHI DELL'IMPRESA APPALTANTE; IL RUOLO, I DIRITTI E I COMPITI DELL'RLS
LE ULTIME NOVITÀ IN CAMPO LEGISLATIVO
RUMORE
Il datore di lavoro deve ridurlo al minimo tecnologicamente possibile

Il 3 marzo 1998 la Cassazione Penale ha emesso una sentenza di condanna di un datore di lavoro che non ha attuato tutte le misure concretamente praticabili e di conseguenza non ha ridotto il rumore al minimo tecnologicamente possibile. Nel testo si ribadisce, in riferimento all'articolo 41 del D.lgs.277/91, che il datore di lavoro, per la tutela della salute dei lavoratori, deve adottare tutte le misure concretamente attuabili, privilegiando quelle che aggrediscono alla fonte il rumore. Un dovere, questo, di tipo assoluto e pertanto non correlabile alle capacita' economiche dell'azienda.

DIRETTIVA ASCENSORI
Un recepimento tutto business e poca sicurezza

Le Rsu e gli Rls delle maggiori aziende del settore ascensoristico (Kone, Otis e Schindler) richiamano l'attenzione di tutti gli operatori della prevenzione sulla bozza della legge che dovrebbe recepire, nel nostro ordinamento, la direttiva europea 95/16 che riguarda la produzione, l'installazione e il servizio degli ascensori in tutti i paesi dell'Ue. L'elaborazionee' stata svolta dalla direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' ed e' stata trasmessa, dall'Ufficio legislativo del ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, alla Presidenza del consiglio dei ministri per disporre il decreto legislativo e renderlo operativo verso la meta' dell'anno prossimo. I punti piu' critici evidenziati dalle Rsu sono i seguenti.

Articolo 5, punto 3 della direttiva: "Gli Stati membri si accertano che siano prese le misure appropriate per permettere alle parti sociali di influire, a livello nazionale, sul processo di elaborazione e sul controllo delle norme armonizzate".
Recepito come segue dall'articolo 3, punto 4 della bozza: "Gli enti normatori di cui alla legge 21/6/86, n.317, adottano le procedure necessarie per consentire alle parti sociali la partecipazione nel processo di elaborazione delle norme armonizzate in materia di ascensori". Come si vede il concetto di 'permettere alle parti sociali di influire sul processo di elaborazione' e' stato sostituito da 'consentire la partecipazione alle parti sociali'.

Articolo 7 della direttiva: "Lo Stato membro, il quale, constati che un ascensore o un componente di sicurezza, munito della marcatura Ce e utilizzato conformemente alla sua destinazione, mette a rischio la sicurezza e la salute delle persone ed eventualmente la sicurezza dei beni, prende tutte le misure necessarie per ritirarlo dal mercato, vietarne la commercializzazione e la messa in servizio o limitarne la libera circolazione".
Recepito come segue dall'articolo 7, punti 3 e 4 della bozza: "Qualora gli organismi di vigilanza competenti per la prevenzione e la sicurezza accertino la non conformita' di un ascensore o di un componente di sicurezza ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato 1, ne danno immediata comunicazione al ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato". "Qualora sia constatato che un ascensore o un componente di sicurezza, pur accompagnati dalla dichiarazione di conformita' e utilizzati conformemente alla loro destinazione, rischiano di pregiudicare e la salute delle persone e, eventualmente la sicurezza dei beni, il ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, previa verifica dell'esistenza dei rischi segnalati, ne ordina il ritiro temporaneo dal mercato e il divieto di utilizzazione, con provvedimento motivato e notificato all'interessato, con l'indicazione dei mezzi di ricorso e del termine entro cui e' possibile ricorrere". Rapida e precisa la versione della direttiva, piu' complicata la prassi prevista dalla bozza.

REGOLARIZZAZIONE DEGLI ILLECITI
Questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 24, comma 1, del D.lgs. 758/94 (Corte Costituzionale: sentenza n. 19 del 12 febbraio 1998) L'art. 24, comma 1, del suddetto decreto, non prevedendo che possano essere ammessi alla definizione in via amministrativa, con conseguente estinzione del reato, anche coloro che abbiano regolarizzato la violazione indipendentemente dal previo intervento dell'organo di vigilanza, determinerebbe dunque, l'irragionevole conseguenza che sarebbe soggetto alla sanzione penale, chi abbia spontaneamente regolarizzato la violazione, mentre colui il quale agisca dopo l'ingiunzione dell'autorita' sarebbe nella condizione di beneficiare della procedura di definizione in via amministrativa, con conseguente estinzione del reato.
LEGGE FINANZIARIA PER IL 1998 (449 del 27/12/97)
Sintetizziamo i contenuti piu' importanti riguardanti la salute e la sicurezza nell'ambiente di lavoro.

L'articolo 1 della Finanziaria di quest'anno prevede la decadenza delle detrazioni fiscali previste per il recupero del patrimonio edilizio in caso non si osservino le norme in materia di tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri. Alle Asl sono demandati gli interventi specifici di controllo. L'articolo 4 dispone che gli incentivi per creare nuova occupazione, nelle piccole e medie imprese, in aree di crisi e depresse, siano concessi a condizione che le imprese rispettino: le prescrizioni del D.lgs.626; i parametri delle prestazioni ambientali di cui all'articolo 6, lettera f) del decreto ministeriale 527/95 (regolamento per le agevolazioni a imprese in aree depresse) e successive integrazioni e modifiche apportate dal decreto ministeriale 319/97; pena la revoca delle agevolazioni, il loro recupero e l'applicazione delle relative sanzioni. Lo stesso articolo prevede anche che i crediti d'imposta possano essere incrementati di un milione di lire se le imprese hanno aderito:

- al sistema di ecogestione e audit di cui al regolamento Cee;
- ad accordi di programma per la riduzione delle emissioni inquinanti.

Come pure se le stesse producono col marchio di qualita' ecologica di cui al regolamento Cee e se rientrano tra le imprese classificate come artigiane, ai sensi delle sole lettere a) e c) dell'articolo 4, della legge quadro sull'artigianato (443/85) e abbiano provveduto all'adeguamento alle norme di cui al decreto legislativo 626. Per effetto dell'articolo 17, la tassa automobilistica viene ridotta di un quarto per le autovetture e gli autoveicoli alimentati a gas e dotati di marmitta catalitica, nonché per autoveicoli azionati a elettricita' che abbiano superato i 5 anni di prevista esenzione. La stessa norma dispone anche che, dal 1 gennaio di quest'anno, venga istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi di azoto (NOx), da grandi impianti di combustione (uguali o superiori a 50mw), pari a: 103 mila lire per tonnellata/anno di SO2 e 203 mila per tonnellata/anno di NOx. Infine l'articolo 18 dice che entro un anno, verra' emanato un regolamento che definira' l'aliquota aggiuntiva da corrispondersi sulle emissioni sonore degli aerei, commisurata alla loro rumorosita' in base alle norme internazionali di certificazione acustica. Verra' utilizzata per sovvenzioni e indennizzi alle amministrazioni e ai soggetti residenti nelle zone limitrofe agli aeroporti.

GLI OBBLIGHI DELL'IMPRESA APPALTANTE; IL RUOLO, I DIRITTI
E I COMPITI DELL'RLS

Il D.lgs. 626 fissa precisi obblighi per il datore di lavoro dell'azienda committente in termini di prevenzione degli infortuni nelle imprese in appalto e da cio' deriva uno spazio di azione che gli Rls dell'azienda appaltante possono e debbono svolgere.

Primo obbligo
Verificare l'idoneita' tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da eseguire (articolo 7, comma1, lettera a). La legge indica come uno dei possibili strumenti di verifica l'iscrizione alla Camera di Commercio, ma e' ovvio che cio' puo' non essere sufficiente e va valutato anche in relazione all'oggettiva pericolosita' o complessita' dell'opera richiesta. Altri indicatori potrebbero essere: la documentazione sulla posizione Inail e Inps dei lavoratori, il contratto di lavoro applicato ai lavoratori dell'impresa, l'esistenza di una documentazione sulla valutazione dei rischi relativi alle piu' comuni attivita' di tale impresa, il curriculum dell'Rspp di tale impresa, la certificazione inerente la formazione specifica erogata ai dipendenti, la certificazione di qualita' di tale impresa, la presenza nell'impresa della figura dell'Rls, referenze su attivita' svolte in precedenza.

Secondo obbligo
Informare adeguatamente il lavoratore autonomo o l'appaltatore sui rischi specifici dell'ambiente in cui dovranno operare e sulle misure di prevenzione da adottare.

Terzo e quarto obbligo
Questi gravano contemporaneamente sia sul datore di lavoro dell'impresa committente, sia su quello dell'impresa in appalto. Consistono nel cooperare per l'attuazione delle misure prevenzionistiche relative all'attivita' appaltata. I responsabili dovranno coordinare gli interventi di prevenzione e protezione informandosi reciprocamente, anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori svolti nello stesse ambiente da imprese diverse, in caso di pluralita' di appalti, o di subappalto. In carico al solo datore di lavoro dell'impresa committente spetta il ruolo di promuovere la cooperazione e il coordinamento. In pratica, cio' significa che, il datore di lavoro dell'impresa committente, deve porre in atto azioni precise per realizzare la cooperazione e il coordinamento quali, per esempio, l'esame congiunto dei rischi ipotizzabili, le procedure per eliminarli, ecc.

IL RUOLO, I DIRITTI E I COMPITI DELL'RLS
L'introduzione di un'attivita' in appalto rappresenta una variazione significativa dell'attivita' dell'impresa e vanno quindi compresi, nella valutazione dei rischi, quelli che a essa sono da collegare sia pure indirettamente. Percio' l'Rls deve essere informato preventivamente: - sui criteri con cui e' stata scelta l'impresa cui sara' affidato l'appalto; - sulle informazioni che sono state destinate all'impresa in appalto e sulle procedure che tale impresa deve seguire per garantire la sicurezza; - sulle misure di coordinamento e di cooperazione che sono state intraprese dalle aziende. In particolare dovranno essere illustrate le iniziative che coinvolgono direttamente i lavoratori dell'impresa committente, che dovranno essere individuati in modo preciso, informati e formati a gestire la situazione in cui saranno coinvolti. L'Rls deve verificare che le misure di prevenzione, stabilite nell'ambito del coordinamento e della cooperazione tra le imprese siano adeguate e siano rispettate. La legge non prevede che il datore di lavoro dell'impresa committente sia coinvolto sulle misure di prevenzione specifiche relative all'attivita' dell'impresa in appalto, cio' non toglie che l'Rls possa e debba segnalare al suo datore di lavoro situazioni di pericolo oppure di non ottemperanza delle misure di sicurezza da parte dell'impresa in appalto, anche quando non coinvolgono i lavoratori della propria impresa. Tipico il non utilizzo dei mezzi personali di protezione, ma anche l'utilizzo di strumenti non idonei, l'eccessivo ricorso agli straordinari. Queste segnalazioni, come la richiesta di informazioni, delucidazioni o proposte, e' opportuno siano inviate in forma scritta (vedi Quaderno dell'Rls n. 1). Il datore di lavoro dell'impresa committente dovra' tenere in debito conto queste segnalazioni in quanto tali episodi possono essere indicatori di una non attenzione alle problematiche di sicurezza anche in elementi che non lo coinvolgono direttamente.

LE ULTIME NOVITÀ IN CAMPO LEGISLATIVO

Decreto legislativo 26 maggio 1997, n.155

Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari

Decreto ministeriale 22 dicembre 1997, n. 518
Regolamento recante norme sull'espletamento di funzioni ispettive nell'ambito del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Corte di Cassazione, sezione terza penale - sentenza n. 43 dell'8 gennaio 1998
Accertamenti sanitari in casi di gravidanza, sieropositivita' e tossicodipendenza.

Dpr 12 gennaio 1998, n. 37
Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Decreto ministeriale
Prevenzione incendi: valutazione dei rischi e gestione delle emergenze I criteri generali per la sicurezza antincendio in attuazione dell'articolo 13 del d.lgs. 626/94

Decreto ministeriale 16 marzo 1998
Modalita' con le quali i fabbricanti per le attivita' industriali a rischio di incidente rilevante devono procedere all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano in sito

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