INDICE Autunno 1997 Anno primo n. 1
TUTELA DAL LICENZIAMENTO: IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA COME IL RAPPRESENTANTE SINDACALE (Pretore di Torino - decreto 13/01/97)
IL RISARCIMENTO DEL DANNO A SEGUITO DI INFORTUNIO SUL LAVORO
(Procura di Monza - Conciliazione)
I MOVIMENTI RIPETITIVI FANNO MALE
TUTELA DAL LICENZIAMENTO:
IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
COME IL RAPPRESENTANTE SINDACALE
(Pretore di Torino - decreto 13/01/97)
L'autorita' giudiziaria per la prima volta si e' pronunciata sulla parte disciplinante la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza del D. Lgs. n.. 626/94. Il giudice ha, in primo luogo, specificato che, l'art. 19, comma 4, si riferisce in primis alle garanzie previste in capo ai rappresentanti sindacali aziendali in tema di licenziamento e di trasferimento, cioe' alle uniche vere garanzie personali riconosciute dal legislatore del 1970 (Statuto dei Lavoratori) per consentire al rappresentante di espletare senza condizionamenti la sua funzione. La conseguenza che l'autorita' giudiziaria trae da tali considerazioni e' che in caso di trasferimento di un Rls, il datore di lavoro e' tenuto a chiedere il nulla osta ex art. 22, L. 300/70. In caso cio' non avvenga si configura un comportamento antisindacale e quindi sanzionabile con l'art. 28 dello Statuto dei lavoratori, indipendentemente dal requisito soggettivo della intenzionalita' . Ma chi e' il soggetto legittimato a rilasciare il nulla osta? Il Pretore ha precisato che nel caso in cui il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza appartenga a un'organizzazione sindacale, e' quest'ultima quella abilitata al rilascio. Nel diverso caso in cui lo stesso non appartenga ad alcuna organizzazione sindacale, il soggetto legittimato sarebbe una tra le organizzazioni sindacali che, tramite la contrattazione collettiva, abbia adempiuto alle funzioni previste dall'art. 18, comma 4, del decreto 626. In entrambe le situazioni i sindacati sono i soggetti ai quali il nulla osta deve essere richiesto. La pronuncia pretorile riconduce quindi le tutele di cui parla l'art. 19, comma 4, ai diritti di cui godono i dirigenti delle Rsa, per i quali lo Statuto dei lavoratori prevede forme di tutela particolari. Piu' precisamente, anche se il decreto non si esprime esplicitamente sul punto, risulta implicita l'affermazione secondo cui il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla procedura cautelare e d'urgenza per l'immediata reintegrazione nel caso di licenziamento illegittimo e al nulla osta preventivo delle associazioni sindacali di appartenenza in caso di trasferimento ad altra unita' produttiva ex art. 22, L. 300/70.
IL RISARCIMENTO DEL DANNO A SEGUITO DI INFORTUNIO SUL LAVORO
(Procura di Monza - Conciliazione)
Il lavoratore A.C., dipendente di una cartiera, il 10 Novembre 1991, rimase vittima di un grave infortunio sul lavoro. Le lesioni riportate ne impedirono la presenza al lavoro per quasi otto mesi. L'Inail, dopo aver effettuato gli accertamenti sanitari del caso, stabiliva che, a seguito delle lesioni personali subite a causa dell'infortunio, al lavoratore doveva essere riconosciuta un'invalidita' permanente del 20%. Nel contempo il Sostituto procuratore della Procura di Monza rinviava a giudizio il rappresentante della societa' e il dirigente della stessa per violazioni alle norme antinfortunistiche. L'infortunato si costituiva parte civile nel procedimento penale per richiedere il risarcimento dei danni patrimoniali sofferti a causa dell'infortunio, nella triplice prospettazione del danno patrimoniale, morale e biologico. Occorre ricordare che l'infortunato anche se, come nel caso di specie, percepisce la rendita vitalizia dall'Inail per l'infortunio subito, ha comunque titolo per richiedere il risarcimento del danno differenziale: danno biologico, danno morale e l'eventuale differenza sul danno patrimoniale, previa detrazione della rendita Inail capitalizzata. La precisazione e' necessaria per ribadire l'erroneita' del convincimento di chi ritiene che il percettore della rendita Inail abbia soddisfatto ogni sua pretesa con la fruizione della rendita, e non abbia diritto di chiedere la tutela degli ulteriori diritti offesi dall'infortunio, cioe' il danno biologico e il danno morale. In realta' egli avra' sempre la facolta' di richiedere il risarcimento di tali voci di danno. In questo caso A.C., percettore di rendita Inail, a seguito della trattativa con la controparte condotta dal legale del sindacato che ne tutelava i diritti, ha ottenuto la somma di 85 milioni di lire a tacitazione delle sue pretese per il danno differenziale. produttiva ex art. 22, L. 300/70.
I MOVIMENTI RIPETITIVI FANNO MALE
Da tempo e' noto che l'esecuzione sempre uguale di determinate operazioni puo' causare una sollecitazione di strutture ossee, articolari e muscolari, tendinee, nervose e vascolari che determinano col tempo l'insorgenza di veri e propri quadri invalidanti.

Secondo un recente studio le principali patologie da movimenti ripetitivi si posso classificare in due grandi gruppi. Il primo raccoglie le sindromi infiammatorie muscolo-tendinee: le tendiniti alla spalla (per esempio, la periartrite scapolo-omerale), le tendiniti cosiddette inserzionali del gomito (epicoldiliti, epitocleiti e borsite olecranica) e infine le tendiniti e le tenosinoviti del distretto mano-polso (sindrome di Quervain, dito a scatto); il secondo, le sindromi da intrappolamento dei nervi periferici, fra cui la sindrome del tunnel carpale e la sindrome del canale di Guyon.

L'INAIL DEVE RICONOSCERE L'INVALIDITA'
Il Tribunale di Milano, il 3 giugno scorso ha riconosciuto a una ex dipendente della Mivar, azienda produttrice di televisori di Abbiategrasso, una rendita di inabilita' permanente del 16% a causa della sua attivita' lavorativa. La signora e' affetta da periartrite scapolo-omerale bilaterale provocata dalla mansione, che ha svolto per 18anni (addetta al montaggio di televisori), e che la costringeva a determinati movimenti articolari in modo ripetitivo. Purtroppo per motivi di salute, e' stata costretta a dare le dimissioni e a lasciare il lavoro. Dopo la denuncia di malattia professionale, effettuata nel 1992, la ex lavoratrice, assistita dal legale del sindacato, avvocato Garlatti, si e' appellata contro l'Inail. Il giudice ha condannato l'istituto a corrispondere la rendita dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Si tratta della prima decisione emessa dal Tribunale di Milano in tema di patologie degli arti superiori correlate al lavoro.

LA FIAT HA RISARCITO I LAVORATORI CHE SI ERANO AMMALATI
Sempre all'inizio di giugno e' arrivata la notizia che la Fiat ha risarcito 29 lavoratori di Mirafiori che, con il patrocinio del sindacato (che si e' costituito parte civile), gli avevano fatto causa per il riconoscimento dei danni fisici derivanti dalle mansioni ripetitive e parcellizzate cui erano adibiti. La questione era stata sollevata da alcuni delegati sindacali circa 8 anni fa. Prima l'intervento dei servizi ispettivi dell'Usl, poi quello della Magistratura hanno obbligato l'azienda a riconoscere che era stata l'attivita' prestata a provocare la malattia e ad assumersene la responsabilita' . La vicenda si e' conclusa con il patteggiamento della pena, un risarcimento del danno ai lavoratori che va dai 6 ai 16 milioni a testa, una pena pecuniaria di 10 milioni ciascuno per i dirigenti aziendali coinvolti.

E' UN PROBLEMA CHE COLPISCE SOPRATTUTTO LE DONNE
Al convegno tenutosi, il 13 giugno, al Palazzo dei Giureconsulti a Milano, su ' Soggettivita' e differenza nei rischi lavorativi' sono stati presentati i risultati della ricerca effettuata, presso un gruppo di aziende, sui disturbi muscolo scheletrici derivanti da lavori ripetitivi. Questi hanno dimostrato che alcuni disturbi hanno dimensioni preoccupanti. Le lavoratrici prese in esame accusavano dolori con percentuali del 45% alle spalle; al gomito dell'11%; alle mani del 27%. Inoltre le parestesie notturne arrivavano al 44% all'arto superiore; al 14,5% al polso. Di queste, il 9,3% sono tunnel carpali. Nell'ultimo decennio si e' osservato, in generale, un aumento della frequenza dei gesti come conseguenza dell'introduzione di semi automatismi che hanno diminuito l'utilizzo della forza muscolare e aumentato la produttivita' . La letteratura scientifica considera come limite massimo 25 gesti/minuto. Nelle indagini effettuate si sono riscontrate invece anche situazioni con 50-100 gesti/minuto. I risultati presentati hanno evidenziato quindi la necessita' di intervenire con lavori di bonifica per la prevenzione o con denunce di malattie professionali nei casi gravi riscontrati. Un gruppo di lavoro formato attualmente da alcune operatrici dei servizi di prevenzione delle Ussl, e da alcune sindacaliste e delegate di Cgil-Cisl-Uil, e' sorto per riflettere sulla opportunita' di sviluppare un'analisi specifica sull'essere donna e il rischio lavorativo e, di conseguenza sulle strategie di prevenzione.

BISOGNA INTERVENIRE PRIMA CHE INSORGA LA MALATTIA
E' stata presentata nei mesi scorsi, in un pubblico convegno, alla Clinica del Lavoro di Milano, una interessante monografia (pubblicata su Medicina del Lavoro -Novembre-Dicembre1996) su ' Le affezioni muscolo-scheletriche occupazionali da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori: metodi di analisi, studi ed esperienze, orientamenti per la prevenzione' , a cura di Daniela Colombini, Antonio Grieco ed Enrico Occhipinti. I risultati di questo lavoro hanno confermato in generale una scarsa valutazione del rischio da movimenti ripetitivi. Per alcune regioni si rileva un'elevata frequenza di patologie, addirittura in forma epidemica. La maggiore incidenza e' sempre legata ad aumenti di ritmi, frequenza e ripetitivita' , soprattutto in quelle realta' lavorative non soggette ad accertamenti sanitari obbligatori. Anche in questa occasione si e' confermato il maggior coinvolgimento delle donne, ma anche dei giovani. Inoltre i dati sottolineano, per l'aumento della necessita' e della frequenza dell'assistenza sanitaria, come il problema abbia un forte impatto sociale. Per quanto riguarda la prevenzione e' importante, laddove l'attivita' lavorativa implichi movimenti ripetitivi, intervenire modificando l'organizzazione del lavoro, introducendo pause, rotazioni, ricambi del personale.

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