| INDICE |
Primavera Estate 1997 |
Anno primo n. 0 |
| DIRETTIVA MACCHINE: Con la nuova legge migliorano gli standard di sicurezza |
| DIRETTIVA CANTIERI: Il piano di prevenzione deve essere contenuto nel progetto |
| VIDEOTERMINALI: In regola anche se il loro uso e' saltuario |
| FUMO PASSIVO DI SIGARETTA NEI LUOGHI DI LAVORO: Il datore di lavoro deve provvedere |
| DIRETTIVA EUROPEA; ORARIO: FATTORE DI RISCHIO |
| UN DECRETO SULLA FORMAZIONE |
DIRETTIVA MACCHINE: Con la nuova legge migliorano gli standard di sicurezza
Con il Dpr 459 del 24/7/96 sono state recepite, in Italia, le direttive europee 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE relative alle macchine. Sono direttive nate con intenti commerciali, ma che prevedono in maniera molto specifica ed esplicita l'adozione di standard avanzati di sicurezza. Ogni Rls avra' pertanto la possibilita' di verificare la conformita' delle macchine a questi standard (certificazione e marchio Ce) e di conseguenza la rispondenza a criteri di prevenzione degli infortuni. Di estremo interesse la definizione di macchina: ' insieme di pezzi od organi, di cui almeno uno mobile, collegati tra di loro per una applicazione ben determinata' . Le macchine messe in commercio devono possedere una adeguata certificazione ed essere contrassegnate dal marchio Ce. Anche le macchine modificate successivamente a tale data o adibite ad applicazioni non previste dalla prima certificazione devono essere certificate e marchiate Ce. Inoltre vengono delineati i requisiti essenziali di sicurezza a cui devono rispondere. Vengono identificati infine i soggetti responsabili della certificazione, le procedure e i relativi controlli.
Questa legge rappresenta certamente un passo avanti nella prevenzione e offre strumenti che ogni Rls deve, per cio' che gli compete, conoscere e approfondire. Nelle realta' lavorative in cui ci sono macchine e' necessario esigere copia della norma e, se e' il caso, richiedere aggiornamenti formativi. Ricordiamo che For ha gia' effettuato due seminari sull'argomento ed e' disponibile a verificare la possibilita' di ripetere momenti formativi specifici.
Per saperne di piu' : S. Margiotta: ' Direttiva Macchine: prime valutazioni' in Isl Igiene e Sicurezza del Lavoro, Febbraio '97. Ed. Ipsoa R. Guariniello: ' I soggetti obbligati nel decreto macchine' in Isl Igiene e Sicurezza del Lavoro, Marzo '97. Ed. Ipsoa Associazione Ambiente e Lavoro: ' Dpr n. 459/56 Direttiva Macchine' in Dossier Ambiente n. 35 (numero speciale) |
DIRETTIVA CANTIERI: Il piano di prevenzione deve essere contenuto nel progetto
Dal 23 Marzo '97 e' entrato in vigore il D.lgs 494/96 che recepisce la direttiva europea 92/57 Cee. Questa legge sulla sicurezza si applica a tutte quelle attivita' che richiedono un cantiere per il loro svolgimento. Vengono apportate alcune modifiche significative alla legislazione previgente compreso il decreto 626. L'onere della sicurezza e' del committente del cantiere anche se si tratta di un ente pubblico. Questo soggetto deve assicurare un reale coordinamento tra datori di lavoro, lavoratori e lavoratori autonomi. Gia' in fase di progettazione del cantiere deve essere preparato un piano di sicurezza. Le figure tecniche con responsabilita' specifiche, che possono ricevere deleghe precise dal committente, sono: il responsabile per la progettazione, il coordinatore dei lavori, il responsabile di cantiere. Sono contenute specifiche norme che prevedono la consultazione degli Rls, prima dell'inizio dei lavori. E' stata recentemente emanata una circolare del ministero del Lavoro, la n. 41/97 del 18/3/97, dove sono contenute interessanti precisazioni. Viene chiarito il campo di applicazione. Le nuove disposizioni si applicano ai cantieri per i quali l'incarico sia stato affidato in data successiva al 24/3/97. Si stabilisce inoltre che il committente sia una persona fisica e che lo stesso puo' affidare deleghe, ma risponde legalmente di eventuali scelte non opportune.
Per saperne di piu' : Ambiente e Lavoro: La Direttiva Cantieri in Dossier Ambiente, numero speciale. D. Verdesca: Cantieri edili e procedure di appalto pubblico in Snop n. 40 (dicembre '96). Ambiente n. 35 (numero speciale) |
VIDEOTERMINALI: In regola anche se il loro uso e' saltuario
Una sentenza della corte di giustizia europea emanata lo scorso dicembre chiarisce alcuni aspetti importanti relativi all'applicazione del decreto 626
La Corte chiarisce che, hanno diritto all'esame periodico di tipo oculistico, i lavoratori che sono espressamente identificati dalla normativa nazionale (D.lgs 626, art. 51) senza limitazioni di eta' , e ogni qualvolta esso sia necessario. Per identificare con precisione il lavoratore addetto a Videoterminali (Vdt) (l'interessato a questa normativa) ricordiamo il testo dell'art. 51, comma c, sopra citato e che definisce questo lavoratore come chi ' ... utilizza in modo sistematico e abituale, per almeno 4 ore consecutive giornaliere, per tutta la settimana lavorativa' il Vdt. Per consecutive si intende che sono comprese, nel computo delle 4 ore, le pause gia' previste dalla legge (art. 64). Sulla definizione di lavoratore addetto a Vdt, la Corte critica lo stesso art. 51 della legge italiana, in quanto eccessivamente restrittivo e, a questo proposito, vale la pena di segnalare come, dalla Commissione Lavoro del Senato, siano gia' state inoltrate proposte per una definizione piu' flessibile e razionale (20 ore settimanali). Inoltre tutti i posti di lavoro dove sono installati video terminali, anche se non occupati da lavoratori, devono essere adeguati alle prestazioni minime contenute nell'allegato VII del D.lgs 626. Una corretta sistemazione ergonomica del posto di lavoro a video e' pertanto necessaria anche per chi utilizza saltuariamente il Vdt.
Per saperne di piu' : Videoterminali e salute. A cura di .Pubblicato dal Cemoc di Milano. Puoi richiederlo anche presso le sedi sindacali. |
FUMO PASSIVO DI SIGARETTA NEI LUOGHI DI LAVORO:
Il datore di lavoro deve provvedere
Il Tribunale di Torino, con ordinanza del 7 Febbraio '96, ha sollevato la questione relativa alla legittimita' costituzionale di alcune norme che, proibendo il fumo di sigaretta solo in alcuni luoghi di lavoro, non avrebbero tutelato idoneamente la salute di tutti i lavoratori. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 399, 20/12/96, ha ribadito che l'attuale disciplina offre sufficienti garanzie per la tutela della salute. Anche se non c'e' un divieto generalizzato di fumo nei luoghi di lavoro al chiuso, e' stato riaffermato l'obbligo del datore di lavoro di provvedere a limitare al massimo gli effetti del fumo passivo, con una diversa organizzazione del lavoro, con l'isolamento dei fumatori, con sistemi di aspirazione, ecc. Inoltre, la Corte Costituzionale ha richiamato il diritto dei lavoratori di controllare, anche tramite la figura del Rappresentante dei lavoratori alla sicurezza, di cui agli articoli 18 e 19 del 626/94, l'applicazione delle norme di prevenzione. Infine ha ribadito il diritto di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrita' di lavoratrici e lavoratori, fumatori e non. |
DIRETTIVA EUROPEA; ORARIO: FATTORE DI RISCHIO
Il 12 Novembre scorso la Corte di Giustizia Europea ha emesso un'importante sentenza che interpreta in termini molto aperti le nozioni di ambiente di lavoro e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro a chiarimento di quanto contenuto nella direttiva 93/104. Di rilievo e' il pronunciamento sull'orario di lavoro.
La Corte in estrema sintesi ha confermato l'importanza dell'organizzazione del lavoro, compreso l'orario, nella valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza. Potranno trarne vantaggio alcuni settori di lavoro meno protetti e poco regolamentati dai contratti collettivi.
Gli antefatti
La direttiva europea n. 104 e' stata approvata nel 1993.Riguarda alcuni aspetti dell'organizzazione del lavoro: riposo giornaliero, pause, ritmi di lavoro; riposo settimanale; durata settimanale del lavoro; ferie annuali; lavoro notturno (durata, valutazione dei rischi per la salute e altri provvedimenti a sua tutela particolare). Per alcuni Stati e per alcuni settori e tipologie di lavoro si tratta di un'importante innovazione, per altri i miglioramenti sono marginali, ma per tutti un aspetto rilevante e' che questa direttiva intende promuovere espressamente, in relazione agli aspetti sopra ricordati, migliori garanzie di sicurezza e salute specificando quanto previsto dalla direttiva quadro 89/391 (recepita in Italia con il decreto 626/94). Il Governo inglese ricorse contro la direttiva argomentando tra l'altro l'illegittimita' a legiferare su rischi non scientificamente riconosciuti.
Il pronunciamento della Corte di Giustizia europea
La sentenza ha stabilito invece che ' nulla indica che in base all'articolo 118A (del trattato costitutivo della Comunita' europea Ndr) le nozioni di luogo di lavoro e di sicurezza e salute debbano, in assenza di altre precisazioni, essere intese in senso restrittivo e non invece come riguardanti tutti i fattori di rischio, fisici e non, compresa l'organizzazione del lavoro, siffatta interpretazione dei termini sicurezza e salute puo' , come noto, poggiare sul preambolo della Costituzione dell'Organizzazione Mondiale della Sanita' , di cui fanno parte tutti gli Stati membri della Ue, che definisce la salute come uno stato completo di benessere fisico, mentale e sociale e non solamente come assenza di malattia' .
La situazione italiana
Nel nostro Paese il recepimento della direttiva 93/104 dovrebbe avvenire presto. In generale verra' riaperto il problema del lavoro notturno e a turni, per i quali si rendera' obbligatoria una specifica e periodica sorveglianza sanitaria, nonche' della necessita' di mezzi e servizi di prevenzione dei rischi disponibili in qualsiasi momento. Circa i ritmi di lavoro riportiamo integralmente l'art.13 della direttiva che ci sembra particolarmente significativo e che obbliga gli Stati membri a prendere: ' le misure necessarie affinche' il datore di lavoro che prevede di organizzare il lavoro secondo un certo ritmo tenga conto del principio generale dell'adeguamento del lavoro all'essere umano, segnatamente per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo, a seconda del tipo di attivita' e delle esigenze in materia di sicurezza e di salute, in particolare per quanto riguarda le pause durante l'orario di lavoro' . Il testo della direttiva e' disponibile presso le sedi sindacali. Agli Rls si offre un altro strumento da utilizzare, a partire dai diritti di informazione, per realizzare la prevenzione. |
UN DECRETO SULLA FORMAZIONE
Ecco il testo del decreto ministeriale su ' Individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio prevenzione e protezione' . Uno strumento importante per permettere a ogni Rls di svolgere il ruolo propositivo e di controllo che gli compete.
Art. 1 - Formazione dei lavoratori I contenuti della formazione dei lavoratori devono essere commisurati alle risultanze della valutazione dei rischi e devono riguardare almeno:
a) i rischi riferiti al posto di lavoro e alle mansioni, nonche' i possibili danni e le conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione;
b) nozioni relative ai diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro;
c) cenni di tecnica della comunicazione interpersonale in relazione al ruolo partecipativo
Art. 2 - Formazione del rappresentante per la sicurezza I contenuti della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono i seguenti:
a) principi costituzionali e civilistici;
b) la legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro;
c) i principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
d) la definizione e l'individuazione dei fattori di rischio;
e) la valutazione dei rischi;
f) l'individuazione delle misure (tecniche, organizzative, procedurali) di prevenzione e protezione;
g) aspetti normativi dell'attivita' di rappresentanza dei lavoratori;
h) nozioni di tecnica della comunicazione; La durata dei corsi per i rappresentanti dei lavoratori e' di trentadue ore, fatte salve diverse determinazioni della contrattazione collettiva.
Art. 3 - Formazione dei datori di lavoro I contenuti della formazione dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione sono i seguenti:
a) il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e la responsabilita' civile e penale;
b) gli organi di vigilanza e di controllo nei rapporti con le aziende;
c) la tutela assicurativa, le statistiche e il registro degli infortuni;
d) i rapporti con i rappresentanti dei lavoratori
e) appalti, lavoro autonomo e sicurezza;
f) la valutazione dei rischi;
g) i principali tipi di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza;
h) i dispositivi di prevenzione individuale;
i) la prevenzione incendi e i piani di emergenza;
l) la prevenzione sanitaria;
m) l'informazione e la formazione dei lavoratori. La durata minima dei corsi per i datori di lavoro e' di sedici ore.
Art. 4 - Attestazione dell'avvenuta formazione L'attestazione dell'avvenuta formazione deve essere conservata in azienda a cura del datore di lavoro |
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