626: UNA NUOVA LEGGE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI
Da gennaio e' entrato definitivamente in vigore il decreto legislativo 626 del 1994, con le modifiche introdotte dal 242/96. Il decreto che ne prorogava alcuni aspetti, emanato a dicembre '96, e' decaduto e pertanto la legge e' oggi in vigore a tutti gli effetti. Il decreto 626 introduce in Italia le direttive europee e comporta numerose innovazioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro. Si applica in tutti i settori di attivita' privati e pubblici (industria, artigianato, commercio, servizi, pubblica amministrazione ecc.) dove operano lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti, gli assunti a contratto di formazione, i soci di societa' di fatto e di cooperative, i collaboratori familiari di ditte individuali.
Le nuove disposizioni riguardano in particolare:
* le caratteristiche dei luoghi di lavoro
* l'uso dei videoterminali
* l'uso delle attrezzature di lavoro
* l'uso dei mezzi di protezione individuale
* la movimentazione manuale dei carichi
* la protezione di da agenti cancerogeni in uso nei luoghi di lavoro
* la protezione da agenti biologici (microbi, batteri, virus) presenti nei luoghi di lavoro.
La nuova normativa introduce, quale novita' sostanziale, l'obbligo per il datore di lavoro di valutare i rischi presenti in azienda e di agire conseguentemente per eliminarli o ridurli.
Per realizzare tali intenti la legge impone al datore di lavoro di avvalersi e/o di consultare una serie di figure :
- il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza,
- il Medico Competente,
- il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Un ruolo e responsabilita' importanti vengono attribuite ai lavoratori. I risultati del processo di valutazione devono essere riportati in un apposito documento (oggetto di discussione in una apposita riunione indetta dal datore di lavoro con le figure sopra citate). Tale documento deve essere aggiornato in conseguenza di mutamenti organizzativi o ambientali (luogo di lavoro, macchine, processi di produzione, organizzazione del lavoro ecc.). Il processo di valutazione deve essere ovviamente aggiornato in presenza di nuove informazioni sui rischi (bisogna adeguarsi all'aggiornamento tecnico-scientifico).
DEFINIZIONE DI PERICOLO E RISCHIO I termini "rischio" e "pericolo" appartengono al linguaggio quotidiano e la differenza tra loro puo' apparire scontata. Nel nostro caso e' opportuno precisarne il significato: * per pericolo si intende la fonte di possibili lesioni o danni alla salute * per rischio si intende la probabilita' che, esposti ad un pericolo, si verifichino danni alla salute
I NUOVI PROTAGONISTI
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
La legge 626, in piu' punti, prevede la partecipazione attiva dei lavoratori alla sua attuazione. In questa logica va l'istituzione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls), un lavoratore eletto con il compito specifico di occuparsi di salute e sicurezza in azienda. Ogni Rls (il numero dei rappresentanti dipende dalle dimensioni dell'azienda) ha specifiche attribuzioni e prerogative che lo mettono in grado di verificare l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute dei lavoratori:
* ha diritto di accedere ai luoghi di lavoro per verificare le condizioni di sicurezza;
* deve essere consultato preventivamente e tempestivamente in merito ai criteri da adottare nella valutazione dei rischi, nella individuazione, realizzazione e verifica delle misure di prevenzione;
* ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale che riguardano la valutazione dei rischi e le relative misure di prevenzione, nonche' quelle inerenti le sostanze impiegate nelle lavorazioni, le macchine e gli impianti, l'organizzazione del lavoro, gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
* promuove l'elaborazione e l'attuazione di misure migliorative a tutela della salute e integrita' psico-fisica dei lavoratori;
* deve avvertire il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nella sua attivita';
* puo' fare ricorso alle autorita' competenti qualora ritenga che le misure adottate dal datore di lavoro non siano idonee alla tutela della salute dei lavoratori;
* deve essere consultato in relazione alla designazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e dei lavoratori incaricati di attuare le misure di pronto soccorso, prevenzione incendi, gestione delle emergenze;
* ha diritto a una adeguata formazione per svolgere il suo ruolo (regolamentata da un apposito decreto ministeriale e da accordi con le parti datoriali); Ogni Rls e' tutelato analogamente alle rappresentanze sindacali e ha diritto a permessi retribuiti per svolgere il suo ruolo (anche questi regolamentati da accordi con le associazioni dei datori di lavoro)
Servizio Prevenzione e Protezione
Questa struttura comprende l'insieme delle persone, dei sistemi e dei mezzi interni o esterni all'azienda attivati per prevenire i rischi professionali. Il responsabile e' designato dal datore di lavoro previa consultazione dell'Rls. Ha il compito di individuare i pericoli e valutare i rischi (insieme alle altre figure previste dalla legge), proporre i programmi di informazione e formazione per i lavoratori.
Medico competente
E' un medico specialista in medicina del lavoro, nominato dal datore di lavoro con le seguenti funzioni e responsabilita':
* collaborare alla predisposizione delle misure per la tutela della salute e dell'integrita' psico-fisica dei lavoratori;
* effettuare gli accertamenti sanitari periodici mirati ai rischi individuati;
* esprimere giudizi di idoneita' alle mansioni specifiche;
* informare i lavoratori sul significato e i risultati degli esami e visite effettuate;
* collaborare ai momenti di formazione dei lavoratori;
* cura la tutela dei soggetti vulnerabili o svantaggiati (gravidanze, handicap, reinserimenti lavorativi ecc.);
* visita gli ambienti di lavoro e partecipa alle riunioni periodiche aziendali di prevenzione e protezione dai rischi.
Gruppo di intervento per le emergenze
Il datore di lavoro organizza i rapporti con gli enti pubblici competenti (Vigili del fuoco, 118, ecc.) e, tenendo conto delle dimensioni aziendali e dei rischi lavorativi, designa un gruppo di lavoratori incaricati di attuare le misure di pronto soccorso, salvataggio, prevenzione incendi, lotta antincendio e, in generale per la gestione delle emergenze.
Organismo Paritetico Provinciale (Opp)
E' previsto dall'art. 20 del 626.E' composto da rappresentanti delle associazioni imprenditoriali e sindacali con compiti di orientamento e promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori. Tali organismi hanno compito di arbitrato su questioni che riguardano l'agibilita' e il diritto di consultazione dell'Rls. Si trova a Milano, in Via Pantano, 9.
Il datore di lavoro
E' il titolare del rapporto di lavoro o, comunque colui che ha la responsabilita' dell'impresa o dell'unita' produttiva. E' la figura cui competono i doveri e le responsabilita' di maggior rilievo :
* evitare i rischi;
* valutare i rischi che non possono essere evitati;
* per quanto possibile ridurre i rischi alla fonte;
* adeguare il lavoro all'uomo attraverso opportuni accorgimenti nell'ambiente di lavoro, nelle attrezzature e nei metodi di produzione;
* aggiornare le misure di sicurezza tenendo conto dell'evoluzione tecnico-scientifica; * sostituire cio' che e' pericoloso con cio' che lo e' meno;
* dare equilibrio alle esigenze della produzione tenendo conto delle complessive condizioni di lavoro e del fattore umano;
* dare priorita' alle misure di protezione collettiva e ricorrere alle protezioni individuali soltanto quando la situazione rende impossibile qualsiasi altra soluzione;
* informare i lavoratori sui rischi che derivano dalle attivita' svolte;
* formare i lavoratori sull'uso corretto di macchinari, attrezzature e dispositivi di protezione e sicurezza in uso.
I DIRITTI E I DOVERI DEI LAVORATORI
* verificare l'effettiva applicazione delle misure di prevenzione a tutela della salute, anche tramite il proprio rappresentante per la sicurezza;
* prendere iniziative per evitare un pericolo grave ed immediato, fino all'abbandono del posto di lavoro;
* ricevere adeguata formazione;
* ottenere adeguate informazioni sul significato degli accertamenti sanitari;
* utilizzare correttamente, secondo le informazioni e la formazione ricevute, le macchine, le attrezzature e i materiali messi a disposizione
* servirsi correttamente dei mezzi di protezione individuale
* non manomettere i dispositivi di sicurezza montati sulle macchine * segnalare immediatamente al datore di lavoro o ai responsabili ogni situazione che presenti un pericolo grave per la sicurezza e la salute, nonche' qualsiasi anomalia dei sistemi di protezione
* collaborare col datore di lavoro e i servizi preposti per garantire un ambiente e condizioni di lavoro senza pericoli ne' rischi per la sicurezza e la salute. Tutte le attivita' di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria sono a totale carico del datore di lavoro e devono essere svolte durante l'orario di lavoro.